PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

08/11/2004

Credito d'imposta - condizione di 'incapienza' e relativo ambito temporale

Quesito

Un'impresa che nel mese di febbraio 2001 ha assunto con contratto a tempo indeterminato un dipendenti e a settembre 2001 un'altro dipendente maturando il diritto ad usufruire del bonus assunzioni di cui all'art. 7 legge 388/2000 fino al 31/12/2003.

Avendo l'impresa la necessita' di licenziare i due dipendenti nell'anno 2004, la stessa non incorrerebbe nella perdita del credito d'imposta maturato ed utilizzato fino alla data del 31/12/2003, ma per il credito residuo utilizzato nell'anno 2004 correrebbe il rischio di restituirlo?

Parere

er la corretta soluzione del caso, innanzitutto, occorre rifarsi alle seguenti disposizioni legislative:
- art. 7 della Legge n. 388 del 23/12/2000;
- art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo, della Legge n. 289 del 27/12/2002, come precisato nel mio quadro sinottico pubblicato su Pratica Professionale del Corriere Tributario Ipsoa n. 4/2003, pagg. 171-173, e dalla mia monografia sul tema, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta, investimenti - occupazione).

In sostanza, anche alla luce di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - n. 16 del 09/04/2004, la condizione di 'incapienza' e il relativo ambito temporale di riferimento devono essere valutati considerando il particolare meccanismo applicativo dell'agevolazione in esame.

Nel disciplinare l'attribuzione del credito d'imposta, fissandone il termine ultimo al 31 dicembre 2003, la normativa succitata si riferisce al credito complessivamente maturato alla medesima data del 31 dicembre 2003; pertanto, l'acquisizione del diritto alla fruizione del medesimo credito si pone come logico presupposto per la sua utilizzazione.

Si osserva, altresì, come la corretta e complessiva determinazione del credito maturato nel corso del 2003 non può effettuarsi se non al termine dello stesso anno, stante la rilevazione mensile del credito in parola e, quindi, la necessità di dover rilevare l'incremento o il decremento della base occupazionale soltanto alla data del 31 dicembre 2003.

Soltanto a quest'ultima data, in particolare, sarà possibile ricomprendere nell'ammontare del bonus la quota maturata nel mese di dicembre 2003, che, anche in applicazione dei criteri di calcolo illustrati nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 13/02/2003, dovrà sempre essere rilevata al termine dello stesso mese.

Alla stessa data del 31 dicembre 2003 sarà, altresì, possibile tener conto dei crediti d'imposta maturati nei mesi precedenti e, per qualsiasi motivo, ancora non utilizzati.

In ogni caso, il credito così determinato, per la parte non utilizzata nel corso del 2003, come nel caso da Lei prospettato, può essere utilizzato in compensazione di eventuali debiti nel Mod. F24, in un momento logicamente successivo a quello in cui viene determinato e, quindi, a partire dal primo versamento unificato successivo al 31 dicembre 2003 e per l'intero importo che trova capienza in esso.

Quanto sopra, indipendentemente dai licenziamenti che saranno effettuati nell'anno 2004, perchè l'azienda conserva il diritto ad utilizzare nell'anno 2004 il residuo credito maturato al 31/12/2003, proprio perchè a tale data non si è verificato alcun licenziamento che possa incidere negativamente sulle medie di riferimento mensili ed annuali di cui al succitato art. 7, L. n. 388/2000.

Infine, a puro titolo informativo, Le segnalo la Risoluzione della Direzione Regionale Umbra dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata su ItaliaOggi del 07 ottobre 2004, pag. 29, che, in risposta ad un quesito posto da un ufficio locale, ha affermato che i licenziamenti effettuati dalla società controllata influiscono sul bonus fiscale maturato dalla capogruppo, logicamente quando si verificano le tassative condizioni temporali previste dalle leggi sopra citate.