PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/11/2004

Professionisti senza Irap

Quesito

Sottopongo alla sua attenzione l'articolo seguente, pubblicato da 'il Sole 24 Ore', che Lei ha sicuramente letto, a proposito di Imposta IRAP dovuta dai Professionisti con piccoli studi.

Le sarei lieto se volesse pubblicare sul suo sito (puntuale ed interessante come sempre) la copia di tale sentenza, di prossima pubblicazione su GUIDA NORMATIVA.

Si tratta di una sentenza fondamentale per noi professionisti, dotati di una minima organizzazione, in quanto per la prima volta la massima Corte condanna l'Amministrazione al Rimborso, ovvero esclude il pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive.

CASSAZIONE
Professionisti senza Irap
I nodi dell'imposta regionale. Prima sentenza della Sezione tributaria sull'esclusione dei piccoli studi.
di Beatrice Dalia e Marco Mobili

I piccoli professionisti vincono in Cassazione sul tema caldo dell'Irap.

Il primo a portare definitivamente a casa il rimborso dell'imposta è un ingegnere di Torino, senza un proprio studio, ma con beni strumentali e collaboratori occasionali.

Per la prima volta la Corte di cassazione affronta il 'caso Irap' e il risultato, che arriva dopo l'udienza di martedì in Corte di giustizia e pochi giorni prima dell'appuntamento davanti alla Consulta, apre un altro allarmante fronte di sofferenza per la contestata imposta regionale.

Di fatto, con la sentenza di legittimità n. 21203, depositata il 5 novembre 2004 e di prossima pubblicazione su 'Guida Normativa', i giudici di piazza Cavour confermano e 'approvano' la giurisprudenza di merito formatasi finora attraverso una casistica spesso favorevole ai contribuenti.

La sentenza rappresenta una prima pronuncia, dunque, sulla vicenda Irap, anche se sembra, in qualche modo, che la questione sia sfuggita alla stessa Corte, tanto che all'ufficio ruoli di quest'ultima - ma anche all'Avvocatura dello Stato - si dava per scontato che il primo appuntamento con l'Irap sarebbe stato il 1° dicembre. Sicuramente questo eclatante risultato sarà una sorpresa per lo stesso contribuente che non si è nemmeno costituito al l'udienza del 7 ottobre 2004; forse scettico sull'esito di una lite che vedeva, dall'altra parte, un'amministrazione molto agguerrita.

Di fatto, l'agenzia delle Entrate ha provato ad attaccare su più versanti la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, confermativa della decisione della Commissione provinciale di Torino, arrivando a lamentare l'elaborazione di 'affermazioni apodittiche, prive di una qualsivoglia motivazione'.

Proprio su questo punto c'è stata la levata di scudi della Corte.

I giudici di Cassazione non se la sono sentita di criticare l'operato dei colleghi, lodando, al contrario, 'la compiuta analisi della sentenza della Corte costituzionale e l'analitica rassegna della giurisprudenza di merito'.

Per i consiglieri di legittimità era già validissima la decisione di primo grado che la Commissione regionale non si è limitata a richiamare per relationem, ma ha elaborato, rivalutandone l'iter argomentativo.

A detta dell'amministrazione, i giudici regionali non avevano motivato adeguatamente il proprio 'sì' al rimborso, soprattutto alla luce degli elementi emersi in secondo grado: il valore dei beni strumentali di proprietà dell'ingegnere e la corresponsione di compensi a due soggetti.

Le obiezioni del Fisco, però, sono cadute davanti agli elementi forniti dal contribuente a proprio favore.

In sostanza, per la Cassazione, la soluzione positiva dei giudici al caso specifico è stata delineata 'alla stregua delle prove documentali che, in presenza di beni strumentali e di occasionali compensi a terzi, escludevano, nell'esercizio della professione del contribuente, sia l'esistenza di una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati, sia l'impiego di capitali provenienti da mutui esterni'.

Il caso particolare valutato dalla Corte riguarda i lavoratori autonomi che non fanno considerevoli investimenti economici nella propria attività, ma la esercitano al minimo delle spese. Quasi a voler dire che tutti i piccoli professionisti che hanno adibito a studio una stanza della propria abitazione o si appoggiano presso la struttura di terzi non pagano l'imposta.

L'aspetto maggiormente interessante, anche se è il più nascosto all'interno del breve testo di legittimità, riguarda la smentita delle posizioni dell'Agenzia.

Per la Cassazione, la verifica sull'entità dell'organizzazione va fatta sempre e comunque; non è la sola appartenenza a una professione protetta a legittimare il prelievo regionale.

È vero, dunque, che i giudici si sono limitati ad approvare l'operato dei colleghi di merito; di sicuro, però, non passerà inosservato il fatto che il massimo organo giudicante ha implicitamente contraddetto il Fisco, convinto di poter batter cassa quando l'attività esercitata è abituale e autonoma.

Parere

Appena sarò in possesso della sentenza della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il rimborso Irap ai professionisti con piccoli studi, sarà mia cura inserirla sul sito.