PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/02/2004

Mod. RTS gennaio 2004 - accoglimento

Quesito

In merito al suo parere del 16 u.s. è corretto affermare quanto segue?

I contribuenti che hanno presentato l'istanza di rinnovo entro il 20 gennaio in caso di accoglimento della stessa:
- potranno beneficiare delle agevolazioni solo se hanno realizzato nel 2003 (in presenza di istanza denegata) almeno la quota di investimento indicata per il 1° anno;
- perdono, di fatto, la parte del credito d'imposta coincidente con la misura minima di utilizzazione prevista per 2003 (il 20% del credito richiesto.

Il quesito nasce dalla consapevolezza che molti operatori hanno colto nella facoltà di rinnovare l'istanza del credito d'imposta solo l'aspetto della priorità sulla dotazione del 2004 perdendo di vista gli impegni assunti nella prodromica domanda Its.

In pratica è giusto ritenere che la facoltà di riproporre l'istanza RTS spetta a coloro che hanno rispettato gli impegni assunti con l'originaria domanda o possono accedere (con ordine di priorità) anche coloro che hanno rinviato gli investimenti sino al momento di un succesivo provvedimento di accoglimento?

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

L'art. 62, comma 1, Legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce quanto segue:
- i soggetti che, presentata l'istanza, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002 e che, comunque, intendono conseguire il credito d'imposta, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta; rispettate tali condizioni, i suddetti contribuenti conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta (lett. d));
- le istanze rinnovate devono esporre gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata o ripresentata e ai due immediatamente successivi; in ogni caso, l'utilizzo del credito, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata o ripresentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di utilizzazione minimi e massimi stabiliti dalla Legge (lett. f)).

Di conseguenza, possono accedere (con ordine di priorità) anche coloro che hanno rinviato gli investimenti sino al momento di un successivo provvedimento di accoglimento.

Infatti, in base alla succitata normativa, il rispetto temporale dei minimi e massimi stabiliti per legge è riferito sempre e soltanto al momento della presentazione o ripresentazione dell'istanza; altrimenti, sarebbe assurdo fare riferimento soltanto ad una precedente istanza non accolta che, in quanto tale, non giustificava affatto l'avvio dell'investimento.