PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/12/2004

Modello CTS e modello RTS

Quesito

Gentilissimo avvocato vorrei proporLe un quesito riguardo l'Art.8.

Il 25 Luglio 2002 la mia impresa ha inviato l'istanza a Pescara per l'attribuzione del credito d'imposta tramite relativo modulo inviato telematicamente, la quale è stata accetta.

Il 28 febbraio 2003 il mio consulente ha infiato il mod. CTS per il monitoraggio dell'investimento nel quale alla sezione III ha specificato erroneamente con la voce BENI IMMOBILI l'importo spalmato nei tre anni dell'investimento avviato e non realizzato.

Visto che la mia intezione è quella di costruire un immobbile con il conseguente aqquisto di attrezzature e altro, e visto che la mia istanza non prevedeva nessuna ripartizione delle somma da spendere (come mod.RTS), ma era specificato solo l'importo complessivo dell'investimento, devo ritenermi vincolato nella spesa delle somme stanziate al solo immobbile?

Prov. Lecce

Parere

La presentazione del modello CTS è disciplinata dall'art. 62, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 27/12/2002, mentre la presentazione del modello RTS è disciplinata tassativamente dalla successiva lett. d) della legge n. 289 succitata.

Ad ogni modo, nel caso di rinnovo dell'istanza, bisogna esporre un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, pena la perdita dell'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, come ho più volte precisato nella mia monografia sui crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).

E' chiaro, quindi, che bisogna vedere dai documenti inviati al Centro operativo di Pescara cosa effettivamente è stato dichiarato, per poter eventualmente contestare in sede contenziosa l'eventuale errore involontario, che non ha tenuto conto dell'effettiva volontà del contribuente.