PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

15/12/2004

Credito imposta - Macchinario consegnato in visione e prova - parte I

Quesito

Egregio Avvocato, prima di tutto grazie per tutto quello che Lei mette a nostra disposizione sul suo utilissimo sito.

Le chiederei un suo parere in merito al recupero del credito d'imposta (art. 8 L. 388/2000) a seguito di verifica della spettanza fatta dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Prato.

I funzionari contestano la spettanza del credito sull'acquisto di un macchinario in quanto lo stesso era stato consegnato in data 05.03.01 quindi antecedentemente alla data di inizio della agevolazione.

La situazione era la seguente, il macchinario in questione era stato consegnato in data 05.03.2001 con la causale di trasporto 'C/Visione e Prova', la fattura del fornitore datata 30.06.2001 portava la seguente dicitura 'TRASFORMAZIONE E VENDITA DI D.D.T. IN C/VISIONE E PROVA' da notare inoltre che il bene in questione era stato acquisito in leasing con la clausola che 'la consegna dei beni si considererà avvenuta nel momento in cui il Fornitore avrà messo i beni a disposizione dell'utilizzatore e quest'ultimo li avrà accettati incondizionatamente ed irrevocabilmente sottoscrivendo il verbale di consegna e collaudo' tale verbale é stato sottoscritto in data 3 settembre 2001.

Per far rilevare quanto sopra è stata prodotta una istanza per l'annullamento del p.v.c. in data 19/11/2003, alla quale l'ufficio ha risposto notificando in data 20/10/2004 un 'avviso di recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato' respingendo l'istanza citando la circolare 41/e del 18.4.2001 che al punto 5 sancisce 'che sono agevolabili gli investimenti effettuati successivamente alla data di approvazione del regime agevolativi da parte della Commissione, avvenuto in data 13 marzo 2001, risultanti da fatture emesse successivamente a tale data (se la data rilevante è quella di emissione della fattura in questo caso è 30 giugno 2001).

Sull'avviso di recupero del credito viene indicato che è ammesso ricorso nei 60 giorni, solo per vizi propri dell'atto, ritiene che questa procedura sia corretta? Così operando mi chiedo in quale fase è data al contribuente la possibilità di far valere le sue eventuali ragioni?

Confidando in un Suo autorevole parere, La saluto ringraziandola infinitamente.

Parere

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 32/E del 03/06/2003, ha chiarito che nell'ambito della disciplina relativa all'originario regime di aiuti N 646/A/2000, autorizzato con la decisione SG(2002) D/286841 del 13 marzo 2001, il momento di avvio dell'investimento non aveva alcuna rilevanza giuridica, essendo la fruizione del beneficio legata soltanto al momento in cui matura il relativo diritto, vale a dire alla data in cui l'investimento agevolato viene 'realizzato', ossia quando esso è concretamente portato a termine.

L'effettiva realizzazione dell'investimento deve essere valutata con esclusivo riferimento al verificarsi degli eventi di cui all'art. 75 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (oggi art. 109, dopo le modifiche apportate dall'01/01/2004 dal D. Lgs. n. 344 del 12/12/2003), perchè questa è l'unica condizione richiesta per la fruizione del credito.

Quanto sopra, peraltro, l'ho chiarito nella mia monografia sui crediti d'imposta (pagg. 15 e 16), che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).

Il succitato art. 75, comma 2, lett. a) (oggi art. 109, comma 2, lett. a)) stabilisce tassativamente che per i beni mobili si deve tenere conto solo della data di consegna o spedizione, indipendentemente dalla conclusione del contratto ai fini civilistici.

Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Trib., n. 11604 dell'11 settembre 2001 ha espressamente affermato l'evidenza della 'natura derogatoria' dell'art. 75 (ora 109) del TUIR 'rispetto al principio civilistico della normale efficacia reale del contratto di compravendita in cui l'effetto traslativo della proprietà del bene che ne costituisce l'oggetto consegue alla conclusione del contratto stesso' in ragione della prevalente esigenza di certezza della componente reddituale; a tal proposito, La rinvio all'interessante articolo del Prof. Valerio Ficari 'L'ambito temporale dei benefici a favore degli investimenti nelle aree svantaggiate', in Corriere Tributario IPSOA n. 46/2004, pagg. 3615-3621.

Quindi, nel caso da Lei prospettato, si deve tenere conto della data di consegna del 05/03/2001, con la conseguente inapplicabilità della disciplina agevolativa.

Per quanto, infine, riguarda l'illegittimità dell'avviso di recupero, oltre che alle mie eccezioni esposte nella monografia succitata, La rinvio all'interessante articolo di Attilio Romano e Antonino Romano 'Nuovi investimenti in aree depresse - Avvisi di recupero del credito d'imposta - Possibili eccezioni procedurali', in La Settimana Fiscale n. 45 del 02 dicembre 2004, pagg. 40-43.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi per il mio sito, Le porgo distinti saluti.