PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/12/2004

Se in precedenza non ha ricevuto alcuna notifica relativa all'applicazione della sanzione IVA, la cartella di pagamento diventa primo atto

Quesito

Mi è pervenuta oggi una cartella di pagamento, ruolo 1997, relativa al mancato pagamento della tassa di iscrizione IVA, riferita ad una cooperativa cessata per inattività nel 1990 (ma per la quale la cancellazione della partita IVA è avvenuta solo nel 1998).

Non mi è stato notificato in precedenza alcun avviso probabilmente perchè il domicilio della cooperativa e di me presidente erano cambiati.

Non avendo avuto notifica dell'avviso il pagamento deve ritenersi prescritto?
Il termine di prescrizione è quinquennale?

Prov. Caserta

Parere

Nel caso da Lei prospettato, se in precedenza non ha ricevuto alcuna regolare e corretta notifica relativa all'applicazione della sanzione IVA, la cartella di pagamento diventa primo atto e, come tale, impugnabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, terzo periodo, D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

A tal proposito, pertanto, può eccepire l'intervenuta decadenza quinquennale, ai sensi dell'art. 58, terzo comma, D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, e successive modifiche ed integrazioni.

A titolo puramente indicativo, Le faccio presente che lo stesso termine di decadenza quinquennale è, oggi, previsto per le sanzioni amministrative dall'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 472 del 18/12/1997, che, con effetto dall'01 aprile 1998, ha sostituito il succitato art. 58, che è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 471 del 18/12/1997.