PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/12/2004

'Follia accertativa' in tema di crediti d'imposta sia occupazione che investimenti

Quesito

Seguo con molto interesse la sua rubrica dei pareri in particolare quelli del famigerato credito d'imposta.

Oramai stiamo assistendo a quella che un lettore ha definito 'follia accertativa':
l'Agenzia delle Entrate di Agrigento sta rivedendo tutti i PVC elevati dai funzionari e sta procedendo a revoca, con i consueti, avvisi di recupero tutti i crediti afferenti agli investimenti per 'autovetture immatricolate autocarro' (uso il termine IMPROPRIO usato dall'Ufficio).

La motivazione è la mancanza di inerenza/strumentalità così come inteso dalla circolare n.48/E del 10/2/98 (chiarificatrice dell'art.121-bis) secondo la quale sono strumentali i beni strettamente indispensabili all'esercizio dell'attività.

A questo proposito le chiedo:

- l'onere della prova circa l'inerenza è sempre a carico del contribuente?
È sufficiente per l'ufficio menzionare una circolare per presumere la mancata inerenza di un costo?

- le limitazioni introdotte dalla predetta circolare fanno riferimento a specifiche categorie di autoveicoli -autovetture- autocaravan - ecc., comunque diverse dagli autocarri di cui alla lettera d).
L'estensione del contenuto della 48/E alle cosiddette 'autovetture immatricolate autocarro' è del tutto priva di fondamento?

- i rilievi operati 'd'ufficio' in rettifica ai P.V.C. senza ulteriore attività accertatrice se non quella desumibile dagli atti allegati ai verbali, possono essere considerati riapertura di ispezione/verifica e di conseguenza, superando i 30 giorni, in violazione dell'art.12 dello statuto de contribuente (sentenza 238/2004 CTP Catania)?

Grazie in anticipo.

Prov. Agrigento

Parere

In tema di crediti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 38 del 09/05/2002 (punto 5.4), ha precisato che ai fini del calcolo dell'investimento netto è applicabile la disciplina prevista dall'art. 121-bis del TUIR (oggi art. 164, con le modifiche apportate dall'01/01/2004 dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003); oltretutto, lo stesso Ministero delle Finanze, con una interpretazione alquanto rigida, ha commentato il succitato art. 121-bis con la Circolare n. 48 del 10/02/1998, come da Lei opportunamente segnalato.

Nel caso da Lei prospettato, può benissimo contestare l'atto di recupero dimostrando e documentando l'effettiva strumentalità del bene, in base all'art. 75, comma 5, del TUIR (oggi art. 109, comma 5, nuovo TUIR).

E' chiaro, altresì, che anche l'Ufficio in sede contenziosa deve dimostrare documentalmente il contrario, non potendosi limitare genericamente a richiamare una propria circolare ministeriale, intrisa peraltro di interpretazioni restrittive.

Inoltre, per quanto riguarda il decorso del termine di cui all'art. 12, comma 5, della Legge n. 212 del 27/07/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), anch'io ritengo che il mancato rispetto del termine può determinare la nullità dell'intera verifica, anche se riconosco che la suddetta interpretazione non è genericamente condivisa in dottrina ed in giurisprudenza.

Infine, concordo con Lei sulla 'follia accertativa', che specie in questi ultimi mesi si sta scatenando in tema di crediti d'imposta sia occupazione che investimenti; secondo me, per cercare di debellare o quantomeno ridurre il fenomeno, oltre la leva contenziosa, è necessario utilizzare il dibattito convegnistico sul tema per sensibilizzare l'opinione pubblica, i giudici tributari e, soprattutto, il legislatore sulle necessarie modifiche da apportare per evitare ulteriori gravi ed inevitabili danni economici alle aziende ed ai professionisti, così come ho più volte sollecitato con i miei scritti, che può interamente scaricare dal mio sito (Pubblicazioni).