PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/12/2004

Credito d'imposta nuovi investimenti - ammortamenti deducibili fiscalmente

Quesito

Egregio Avvocato le giungano i nostri compliementi per la professionalità e la disponibilità dimostrata.

L'occasione è, inoltre, gradita per porle i nostri migliori auguri di buone di feste.

La disturbiamo, comunque, per porle due quesiti sul credito d'imposta per i nuovi investimenti:

1. Assodato che in diminuizione dell'investimento lordo, per il calcolo del credito maturato, vanno detratti gli ammortmanenti del periodo, ci chiediamo, quindi, se è possibile ridurre la percentuale annuale degli ammortamenti deducibili fiscalmente, semmai anche al disotto della percentuale del 50%, onde poter maturare un maggior credito d'imposta, pagando lo scotto del pagamento di un maggiore imposta sul reddito annuale della società?

2. Considerato che tra i beni a disposizione della scrivente figurano anche beni di terzi in affitto e costi pluriennali ci chiediamo se la quota parte dell'ammortamento riferito a tale categorie particolari di beni può essere ignarata, con conseguente aumento del credito d'imposta maturato?

Parere

Innanzitutto, occorre chiarire che l'art. 8, comma 2, della Legge n. 388 del 23/12/2000 ha precisato che per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (oggi artt. 102 e 103, dopo le modifiche apportate dall'01/01/2004 dal D. Lgs. n. 344 del 12/12/2003) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali agevolate, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè 'gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta', relativi a beni di investimento della stessa struttura produttiva.

La Circolare n. 41 del 18 aprile 2001 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - (paragrafo 6.5) nonchè la Circolare n. 38 del 09/05/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - (paragrafo 9.2) hanno chiarito che gli ammortamenti da prendere in considerazione per il calcolo dell'investimento netto agevolabile sono soltanto gli ammortamenti fiscali che hanno concorso alla determinazione del reddito, siano essi ordinari, ridotti, anticipati o accelerati, sempre in base alla normativa fiscale; per i beni acquistati in locazione finanziaria, invece, occorre fare riferimento agli ammortamenti determinati applicando al costo sostenuto dal concedente la corrispondente aliquota ordinaria prevista dal D.M. 31 dicembre 1988, come ho più volte sottolineato nella mia monografia sui crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).

Inoltre, sempre al paragrafo 6.5 della citata Circolare n. 41/E, è precisato che solo le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi dall'agevolazione, di cui al precedente paragrafo 6.2.3, non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto.

Infatti, sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono 'beni', ma 'meri costi', ciò anche se l'impresa ne trae un'utilità che non si esaurisce in un solo periodo, ma che si protrae, quale beneficio economico, lungo l'arco temporale di più esercizi, come ad esempio i costi pluriennali, i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo, nonchè l'avviamento, in quanto non rappresenta un bene suscettibile di tutela giuridica autonoma, bensì una qualità dell'azienda.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le auguro felici e serene feste natalizie e Le porgo distinti saluti.