PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

06/01/2005

Analisi documentazioni x ev. proposizione in Cassazione e/o Corte Europea Diritti dell'Uomo - parte I

Quesito

In primis le formulo con la sincerità che mi contraddistingue i migliori auguri di un Buon Natale et di un felice e prospero anno Nuovo.

Chiarissimo Avvocato, facendo seguito alla mia del 1/12/2004 (parere: Ricorrere innanzi la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo et in Cassazione - parte II), le invio purtroppo solo oggi, et non in plico sigillato i documenti agli atti del mio fascicolo di causa et in fascicolo processuale, avendo avuto l' opportunità di scannerizzarli grazie all' ausilio di un mio amico, onde consentirLe un analisi approfondita ed un esame circa la consulenza ch'Ella mi vorrà fornire in assistenza circa le opportunità di ricorrere in Cassazione, grazie alle ultima novità Jurisprudentiali in materia et innanzi la Corte dei Diritti dell'Uomo.

Io sono fortemente intenzionato di arrivar sino in fondo.

Oltre il pasticcio Visco 1998, a lei ben noto come ha giustamente evidenziato anch'Ella in articoli pubblicati in suo sito e che la stampa nazionale ha + volte ribadito evidenziando il grossolano errore commesso dal Ministero nei confronti di tutti i cittadini italiani et gli operatori del settore.

Le riassumo:

Rientravo nella fattispecie della circolare 77/E in quanto la cartella era pazza ed invero come da lettera di comunicazione esito di sgravio parziale agli atti gli importi sono stati riideterminati con provvedimento di autotutela, da me esperita personalmente.
Pasticcio dei termini sospesi x ricorrere dal 10/6/98.

Che ho subito l' esecuzione forzata con verbale di pignoramento mobiliare insufficiente con nonima custode giudiziario del 24/5/1999 n° 8202929 - come da quietanza n° 434609 mia madre ha versato il 18/6/99 £. 12.204.583. onde evitare l' onta ed il dispiacere innanzi al condominio di subire l' asporto dei mobili et valori coniugali.

Come lei ben conosce ed io le evidenziai in prec. e-mail il condono era decaduto sebbene presentato regolarmente ed resosi nullo ed inefficace quindi il ruolo per espressa volontà normativa avea perso la sua efficacia.

Come avrà modo di leggere, l' evidenzio le discrasie in contro deduzioni ufficio:

Il 20/8/99 - l'II.DD riconosce tempestivo il ricorso accogliendo la ratio del 24.9.98 ma eccepisce la tardività in quannto pervenuto all' ufficio oltre tale data in quanto giuntogli dal centro di servizio (è la sacrosanta verità, ma al centro andava spedito e non all ex II.DD VEDA dich. del 22/11/2001) ma non depositò il verbale nominativo del ruolo ma copia globale x comuni di tutti ruoli resi esecutivi entro il 31/12/97.

Audite audite, il 30.10.2001 il centro risponde alla richiesta della CTP dichiarando di non aver in carico nessun ricorso onde dar seguito al rito ex art. 10 DPR. 787/80, SI PRESUME ALLOR CHE IO L' ABBIA INDIRIZZATO ALLE II.DD. ma non è così x ricevuta racc. et cartolina di ritorno.

Il colmo il 22/11/2001 di nuovo l' II.DD. (dopo aver dep. il 20/8/99) scrive il centro di servizio a seguito di controllo formale della effettuato ai sensi ex art. 36 bis iscriveva a ruolo le imposte IRPEF da condono oltre accessori per cui si chiede espressamente la declaratoria di inammissibilità in quanto il ricorso spedito all' Ufficio et non al Centro di Servizio.??????

Non menzionando il pasticcio della sospensione dei termini '24/9/98', assurdo? insomma io ho ho eseguito a norma la prassi per incardinare il processo affidandomi alle parole et scritto dello Stato e loro solo nel 2001 RICONOSCONO IL MIO GIUSTO OPERATO ma contravvenendosi come sopra circa le memorie deposiotate e/o c/deduzioni.

Il per cui in ordine cronologico l'ultima del 22/11/2001 RINGRAZIANDO IDDIO, il funzionario firmatario ha detto la verità.

Io ho spedito il ricorso al Centro di Servizio esattamente in quanto egli era l' ufficio liquidatore, egli ha formato il ruolo ovviamende inviandolo per quanto di competenza all 'Ufficio che doveva vistarlo non formarlo, renderlo esecutivo et consegnarlo al Consorzio Nazionale i termini non coincidevano in quanto la firma ed il flusso digitale ratione temporis ancor inoperante.

L' ultimo sbugiarda di brutto quanto asserito nelle prime 2 memorie et la comparsa anche in appello in quanto la legge 413/91 invitava i contribuenti ad indirizzar le domande ai centri di servizi se gia attivati in relazione al proprio domicilio il qual caso riveste la fattispecie in esame ed in aggiunta al controllo formale provvedevano gli uffici liquidatori (centri e/o II.DD) come espresso et asserito in data 22/11/01 i centri che hanno ricevuto le predette et nessun articolo di legge e nè circolari da me lette attentamente dichirano la competenza degli uffici x il solo fatto che per alcune annualità le dichiarazioni fossero state inviate al II.DD ante avvio Centro. art. 1 comma 1 DM. 20/12/96; nevvero il cittadino una volta auto denunciatosi non può seguire affatto il modus operandi di come gli uffici A.F. debbano esperir il controllo per il caso in esame.

Gradirei ch' ella abbia il piacere di assistermi in qualsiasi grado, sono fortemente intenzionato ed onorato se Ella decidesse in tal senso.

Con Ossequi et rinnovero auguri natalizi a tutto lo studio scusandomi di essermi permesso di aver fatto una summa non volendo assolutamente mancarLe di rispetto, Io modesto giurista & Commercialista innanzi ad Ella.

PS : purtroppo l' unico errore è stato pagare, non per offendere la memoria di Mia madre poveretta, sebbene avesse grande stima di me, addolorata nello perdere le mobilie ricordi del suo matrimonio e subire l' 0nta innanzi al condominio di un asporto forzato di mezza casa sfido io per recuperare circa 12milioni, sebbene io ammonii l' ufficiale che il titolo su cui era basato l' atto in mio danno era divenuto nullo per legge che tutti i mobili pignorati fossero dei miei genitori et non miei; in quanto le imposte da condono non versate alla scadenza della rata e/o prima dell' esecuzione forzata esattoriale rendevano nullo la dich. integrativa per cui il ruolo da esso derivante era nullo, ma legittimando gli uffici ad emettere atti di accertamento prorogandone i termini (biennio) per le annulità definite ma non oblate (EX ART. 18 L. 8/5/98 N. 146) dovetti cedere et cedemmo per quieto vivere.

Prov. NAPOLI

Parere

Egr. Dottore, in merito alla Sua controversia, Le segnalo l'interessante decisione n. 1818 del 14/03/2003 della Commissione Tributaria Centrale, sez. XVIII (pubblicata nel Bollettino Tributario d'informazioni n. 22/2004, pagg. 1677 e 1678), con la quale si stabilisce l'importante principio che, qualora le indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria siano errate, il contribuente non deve mai subire alcun pregiudizio.

Credo che il suddetto, importante principio possa applicarsi al caso da Lei prospettato.

Nel rinnovare gli auguri di felici e serene feste natalizie, Le porgo distinti saluti.