PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

09/01/2005

Possibilità di impugnare delibera elevazione aliquota I.C.I. della Giunta Comunale

Quesito

Gentile Avvocato Maurizio Villani facendo seguito al rilevamento che la Giunta Comunale del Comune dove detengo testardamente un'abitazione che potrò utilizzare quale mia unica dimora residente quando sarà cessata la vita di lavoratore dipendente ormai nell'ultimo scorcio, ha deliberato in data 16-12-04 l'elevazione dell'aliquota I.C.I. per il 2005 al 8 per mille per le abitazioni non utilizzate quali abitazione principale e per le quali per due anni di seguito non è stato registrato contratto di locazione.

Faccio presente che il regolamento di quel comune prevede l'aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni utilizzate come residenza, dell'aliquota 6 per mille per le abitazioni date in locazione.

La delibera è stata legalmente giustificata partendo dal presupposto che quel Comune in data 13-11-03 è stato individuato ed inserito dal Cipe nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa con propria deliberazione n.87, pubblicata in G.U. n.40 del 18-02-04, inoltre ha giustificato l'adozione di tale aliquota per aiutare quei nuclei famigliari che sono costretti ad emigrare nei comuni limitrofi per carenza di alloggi in locazione.

Intendo segnalare che il Comune dove risiedo obbligatoriamente per motivi esclusivamente di lavoro dipendente indeterminato è anchesso inserito in quello elenco e la necessità analoga non l'ha avvertita anzi l'aliquota è analoga ad abitazioni principali, abitazioni locate ed abitazioni sfitte tutte al 5 per mille, è forse questione di civiltà o ripercussioni politiche?

La domanda che mi appresto gentilmente a porle è se esiste la possibilità di impugnare tale delibera in sede di Commissioni Tributarie solo perchè è assurdo che possa andare lì immediatamente a viverci da residente il che significherebbe immediato stato di disoccupazione in attesa del maturare della pensione di vecchiaia, oppure è solo una questione di opposizione delle forze politiche visto che da tempo queste situazioni sono oggetto di continue vessazioni dapertutto, e ciò che si è costretti ad andare a pagare è chiaramente in odore di qualcos'altro e non certo del giusto tributo del cittadino contribuente.

Colgo l'occassione per porgere distinti saluti.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

La determinazione delle aliquote riguardanti l'applicazione dell'ICI deve ritenersi riservata alla competenza del Consiglio comunale; infatti, in base all'art. 32, lett. g), della Legge n. 142 dell'08 giugno 1990, relativa all'ordinamento delle autonomie locali, spetta a tale organo, rappresentativo dell'intero corpo elettorale, il compito di deliberare gli atti fondamentali dell'ente locale (in tal senso, ultimamente, Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sentenza n. 1/16/04 del 06 luglio 2004, con una mia nota di commento, pubblicata in Guida Normativa del Sole24Ore n. 26 di giovedì 16 dicembre 2004, pagg. 21-27).

In ogni caso, il Consiglio di Stato - Sez. V -, con la sentenza n. 2782 del 23/05/2003, ha stabilito che la Giunta Comunale, e non il Consiglio Comunale, è competente circa l'aumento delle aliquote ICI; in materia tributaria, dunque, il Consiglio Comunale esercita una potestà generale più latamente impositiva, mentre alla Giunta spetta la concreta determinazione delle aliquote dei tributi, nell'ambito delle attribuzioni ad essa spettanti in via residuale (artt. 32-35 della Legge n. 142 del 1990).

A tal proposito, Lei può:
- o impugnare la delibera da Lei indicata al Tar competente;
- oppure, una volta che riceverà l'avviso di accertamento o di liquidazione, può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, chiedendo la disapplicazione della suddetta delibera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5, D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

Infine, a puro titolo indicativo, Le segnalo che la Finanziaria 2005, all'art. 1, comma 67, ha prorogato al 31 dicembre 2005 gli accertamenti ICI limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.