PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/01/2005

Questioni in materia di ICI

Quesito

Stim.mo Avvocato, gradirei conoscere il Suo autorevole parere in merito alle seguenti questioni in materia di ICI:

1) legittimità delle proroghe dei termini per l'accertamento e liquidazione disposte dalle ultime leggi finanziarie; in particolare sono validi gli avvisi di liquidazione degli anni 1999 e 2000 notificati in data 07.12.2004?

2) applicabilità della previsione ex art. 74 co. 1 L. 342/2000 nelle fattispecie di rendita catastale messa in atti nel 1999, ma della quale non vi è prova dell'avvenuta pubblicazione mediante affisione all'albo pretorio del comune.

La ringrazio anticipatamente.

Prov. Bari

Parere

Egr. Dottore, in merito ai quesiti che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

1) L'art. 2, comma 33, della legge n. 350 del 24/12/2003 (Legge Finanziaria 2004) ha prorogato sino al 31/12/2004 i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'ICI, limitatamente alle annualità d'imposta 1999 e successive, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente.

2) Oltretutto, il vizio delle proroghe il legislatore non lo ha perso neppure con la recente Legge Finanziaria 2005, perchè con l'art. 1, comma 67, ha prorogato al 31/12/2005 i termini per l'accertamento dell'ICI che scadevano il 31/12/2004, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive.

3) La giurisprudenza, in merito alle generiche proroghe in materia di finanza locale, si è pronunciata nel modo seguente:
- la Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - con la sentenza 8 - 17 novembre 2004 n. 21732 (in Guida Normativa del Sole 24-Ore di martedì 07/12/2004) ha escluso la proroga degli accertamenti e la liquidazione delle imposte locali in materia di TARSU per il 1994, sulla base del principio che la suddetta specifica proroga riguardava esclusivamente le imposte dirette ed indirette e non anche i tributi locali;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Isernia - Sez. Terza - con la sentenza n. 51 del 12/02/2004 (in Bollettino Tributario n. 20-2004, pagg. 1508-1510) ha stabilito, secondo me correttamente, che gli avvisi di liquidazione e accertamento ICI, notificati ai contribuenti oltre le relative scadenze di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 504/1992, sono illegittimi per decadenza dei termini, senza che le diverse leggi di proroga (Leggi Finanziarie 1999, 2000 e 2001) abbiano il potere di ripristinare l'esercizio della pretesa fiscale, in considerazione della loro entrata in vigore dopo che i termini previsti per la notifica degli avvisi stessi erano già scaduti.

4) Infine, in merito al secondo quesito da Lei proposto, Le segnalo la recente sentenza n. 13844 del 22 marzo - 23 luglio 2004 della Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - (in Guida Normativa del Sole 24-Ore n. 157 di mercoledì 1° settembre 2004), che ha stabilito, in merito all'art. 74 della legge n. 342/2000, che per le rendite stimate dagli stessi cittadini, fino al dicembre 1999, sono da escludere solo sanzioni ed interessi, ma non c'è alcun colpo di spugna sull'imposta.