PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

18/01/2005

Credito d'imposta - settori di appartenenza

Quesito

Egr. Avv., Come Le è noto l'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138 ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate contenute nell'art. 8 della legge 23 dicembre 2001 n. 388.

La legge di conversione del decreto legge, definitivamente approvata il 2 agosto 2002, reca a sua volta modifiche anche sostanziali alle disposizioni originarie del decreto.

In particolare, modificando il comma 1 lettera b) dell'articolo 10, individua con maggiore esattezza i settori di attività agevolabile, rispetto alla precedente formulazione contenuta nel decreto legge n. 138 del 2002.

Ai fini di tale individuazione la norma rimanda alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'art. 1 co. 2 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, della legge 19 dicembre 1992 n. 488.

In definitiva, i beneficiari del credito d'imposta in esame devono individuarsi facendo riferimento alla normativa di attuazione dell'agevolazione contenuta nella legge n. 488/92.

Secondo quanto previsto dalla circolare n. 66/E del 06.08.2002 ai fini dell'individuazione 'nell'ambito di ciascun settore delle attività ammesse e di quelle escluse dalla fruizione del credito d'imposta, occorre fare riferimento agli atti normativi, nonché alle circolari del Ministero delle Attività Produttive, emanati in data antecedente alla presentazione delle istanze.
Allo stato attuale, occorre riferirsi:
- Per il settore dell'industria, alla circolare n. 900315 del 14/07/2000;
- Per il settore del commercio alla circolare n. 900047 del 25/01/2001.'

Quesito n. 1

La XXXX S.p.A. svolge attività di commercio all'ingrosso di cemento sfuso ed in sacchi presso l'unità produttiva di Licata (AG).

Per questa unità produttiva in data 01/04/2003 la XXXX S.p.A. ha presentato istanza (modello ITS) per beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, richiedendo un credito d'imposta per investimenti da realizzare.

Tale istanza, inizialmente rigettata (aprile 2003) per esaurimento dei fondi, è stata successivamente rinnovata ed accolta dal Centro Operativo di Pescara in data 29 gennaio 2004 è prevede la realizzazione di un silos per lo stoccaggio di cemento nonché l'acquisto di attrezzature e mezzi d'opera.

Premesso che
a. la XXXX S.p.A. alla data di presentazione dell'istanza, svolgeva attività di vendita all'ingrosso di cemento sfuso ed in sacchi;
b. la XXXX S.p.A. alla data di presentazione dell'istanza disponeva di un terreno della superficie complessiva di circa 11.000 mq. di cui circa 1.800 mq. destinati a capannoni e circa 120 mq. adibiti ad uffici.

Ciò premesso, si chiede se la XXXX S.p.A. rientra tra i soggetti beneficiari del credito d'imposta, ed in particolare tra di soggetti di cui alla lettera f) del paragrafo n. 2.1. della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.

Quesito n. 2

Facendo riferimento sempre alla stessa problematica di cui al quesito precedente (identificazione del settore di attività di appartenenza) si chiede se l'attività seguente rientra fra quelle agevolabili:
è il caso di una società per azioni che svolge attività di importazione di cemento sfuso e vendita dello stesso a nave intera ad un'altra società quale attività prevalente.

La stessa, essendo anche impresa portuale e disponendo presso i porti di Licata e di Siracusa di silos per lo stoccaggio di cemento, svolge a favore della società che acquista il cemento a nave intera, con corrispettivo pattuito a parte, una attività di coordinamento e gestione delle operazioni di sbarco, di stoccaggio e di movimentazione del cemento.

Si chiede se l'attività di stoccaggio e movimentazione del cemento rientri tra le attività di servizio agevolabili (quale ad esempio l'attività connesse ai trasporti per via d'acqua che prevede l'attività connesse al trasporto per via d'acqua di passeggeri, animali e merci) e se quindi gli investimenti in acquisto di silos ed attrezzature di movimentazione del cemento rientrino tra gli investimenti agevolabili.

Parere

Egregio Dottore, in merito ai quesiti che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

L'art. 10, comma 1, lett. b), del D.L. n. 138 dell'08/07/2002, nell'individuazione soggettiva delle imprese beneficiarie del credito d'imposta investimenti, nel determinare i vari tipi di attività, non faceva alcun riferimento alla Legge n. 488 del 19/12/1992.

Soltanto in sede di conversione del suddetto decreto, con la Legge n. 178 dell'08/08/2002 per la prima volta è stato inserito il riferimento alla succitata legge n. 488/1992.

Infatti, oggi, l'art. 10, comma 1, lett. b), secondo periodo della Legge n. 178 cit. testualmente recita: 'Ai fini dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488'.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - con la Circolare n. 66/E del 06/08/2002 (punto 4.1, pag. 7) ha chiarito che i beneficiari del credito d'imposta in esame devono individuarsi facendo riferimento alla normativa di attuazione dell'agevolazione contenuta nella Legge n. 488/92 ed in particolare alle seguenti circolari del Ministero delle Attività Produttive, emanate in data antecedente alla presentazione delle istanze:
- per il settore dell'industria, alla Circolare n. 900315 del 14/07/2000, pubblicata nel S.O. n. 122 della G.U.R.I. n. 175 del 28/07/2000;
- per il settore del commercio, alla Circolare n. 900047 del 25/01/2001, pubblicata nel S.O. n. 34 della G.U.R.I. n. 46 del 24/04/2001;
- infine, per il settore del turismo, alla Circolare n. 900516 del 13/12/2000, pubblicata nel S.O. n. 3 della G.U.R.I. n. 6 del 09/01/2001.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate con la successiva Risoluzione n. 217/E del 05/12/2003 ha precisato che i soggetti che svolgono le attività per le quali tassativamente è previsto il credito d'imposta possono fruire del credito stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 388 del 2000, a prescindere dalle modalità di realizzazione dello specifico programma di investimento, modalità che assumono rilevanza, invece, soltanto ai fini del beneficio di cui alla Legge n. 488 del 1992.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, Le preciso che per i soggetti da Lei segnalati, secondo me, ai fini del beneficio del credito d'imposta investimenti bisogna distinguere:
- la società di cui al quesito n. 1 rientra tra gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq, gestiti da singole imprese commerciali;
- la società di cui al quesito n. 2, se rientra nel settore trasporti, potrebbe essere esclusa perchè le attività tassativamente previste dal succitato art. 10 sono soltanto quelle estrattive e manufatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Oltretutto, anche prima delle modifiche legislative di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 38 del 09/05/2002 (punto 5.4) aveva chiarito che, in occasione della notifica della particolare disposizione normativa alla Commissione Europea, il Ministero delle Finanze aveva specificato, sia nella relazione ministeriale sia nel questionario, che 'per il settore dei trasporti sono escluse dall'agevolazione le spese di investimento in materiale di trasporto (c.d. attivi mobili)'.

Ciò in quanto tale condizione era richiesta specificamente ed obbligatoriamente dalla stessa Commissione (punto 8.3 del modello per la notificazione di aiuti a finalità regionale).

In questo senso, pertanto, la normativa comunitaria esclude espressamente, ma solo per il settore trasporti, che le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto possano rientrare tra quelle ammissibili agli aiuti.

In ogni caso, tenuto conto del generico riferimento alle attività di servizio e alle sole operazioni di stoccaggio e movimentazione del cemento, secondo me, la società potrebbe rientrare tra i soggetti agevolati, anche se temo che l'Amministrazione Finanziaria potrà essere di diverso avviso.

Distinti saluti.