PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

18/01/2005

Credito d'imposta art. 8 L. 388/2000 - Evoluzione iniziativa parlamentare

Quesito

ALPE
Associazione Liberi Professionisti Europei
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Cara/o Collega, trasmetto, in allegato pdf, la comunicazione fatta pervenire dall'On. Avv. Antonino GAZZARA relativa all'iniziativa parlamentare intrapresa al fine di pervenire a soluzione legate alla problematica del mancato invio del mod. CVS al fine del riconoscimento del credito d'imposta per nuovi investimenti ex art. 8 L. 388/2000 (Proroga del termine di invio).

Visualizza la comunicazione dell'On. Avv. Antonino GAZZARA

Per semplicità riporto il testo a seguire.
>Cordiali saluti.

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5310-BIS-C-R/10
presentato da ANTONINO GAZZARA martedì 28 dicembre 2004 nella seduta n.567.

La Camera, premesso che:

l'articolo 8, della legge n. 388 del 2000, prima delle numerose successive modifiche, ha attribuito un credito d'imposta a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuavano nuovi investimenti (acquisizioni di beni strumentali nuovi) nelle aree svantaggiate; - il diritto a tale credito è stato attribuito in forma automatica e la fruizione del beneficio fiscale subordinata semplicemente all'acquisizione del bene nel periodo, d'imposta-- tale credito era utilizzabile esclusivamente in compensazione (di imposte e contributi) e poteva essere fruito immediatamente dalla data di sostenimento dei costi per gli investimenti, non essendo richiesta alcuna autorizzazione mediante specifica domanda;

la predetta previsione, è stata sostanzialmente modificata dall'articolo 10, del decreto-legge n. 138, dell'8 luglio 2002, che ha eliminato la forma automatica dell'utilizzo del credito d'imposta, inserendo l'obbligo di inoltrare per via telematica una, preventiva istanza contenente i dati identificativi sugli investimenti da realizzare nei mesi successivi;

l'articolo 1 del decreto-legge n. 253 del 12 novembre 2002 (abrogato dall'articolo 62 della legger n. 289 del 2002) ha previsto a carico: dei soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, l'obbligo di comunicare, a pena di decadenza del contributo conseguito automaticamente, i dati (da specificare con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate) occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e del credito non ancora utilizzato. Con lo stesso provvedimento è stata sospesa la fruizione degli ulteriori utilizzi del credito a decorrere dal 13 novembre 2002 e fino al 31 marzo 2003;

solo in data 12 dicembre 2002, il provvedimento dei direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli da utilizzare e fissato il termine di presentazione delle comunicazioni (esclusivamente per via telematica) nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2003 ed il 28 febbraio 2003;

l'articolo 62 della legge n. 289 del 2003 (Finanziaria 2003) del 27 dicembre 2002, ha riproposto le disposizioni del decreto-legge n. 253 dei 2002, (precedentemente abrogato) e quindi l'obbligo di comunicare, a pena di: decadenza, i dati che sarebbero stati stabiliti con nuovo provvedimento dell'Agenzia delle entrate (da emanarsi, anche questo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge);

in data 24 gennaio 2003 è stato emesso il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, con il quale si sostituiscono i modelli approvati il 12 dicembre 2002 e si ribadisce il termine di invio delle comunicazioni (31 gennaio 2003-28 febbraio 2003), precisando altresì, che Si renderà disponibile sul sito dell'Agenzia il software necessario per l'invio telematico. Tale software in seguito è stato ulteriormente modificato (con versione 1.0.1 del 6 febbraio 2003 e versione 1.0.2 del 12 febbraio 2003);

la scadenza del 31 gennaio 2003-28 febbraio 2003, non è stata adeguatamente pubblicizzata; in particolare proprio sul sito del ministero dell'economia e delle finanze non è stato fatto alcunI cenno nello scadenzario fiscale del mese di febbraio, e ciò in palese contrasto dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente;

il software relativo alla compilazione dei modelli è stato modificato, con varie correzioni, come già detto, il 6 febbraio ed il 12 febbraio 2002;

il provvedimento di approvazione dei modelli con cui è stato disposto l'invio da effettuarsi nei giorni compresi tra il 31 gennaio od il 28 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2003, quindi con data successiva a quella di decorrenza del termine iniziale; - in sostanza sono stati concessi meno di 20 giorni nonostante lo Statuto del contribuente preveda (articolo 3, comma 2), che: 'In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o, dell'adozione dei provvedimenti,di attuazione in esse espressamente, previsti';

senza dire che la suddetta norma non è stata rispettata neppure considerando la data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2003, (1o gennaio 2003) e quella di scadenza degli adempimenti (28 febbraio 2003) tra le quali intercorrono 58 giorni;

la previsione normativa dì cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 è stata modificata ben 4 volte: in data 28 dicembre 2001 dall'articolo 60 della legge n. 488; in data 8 luglio 2002 dall'articolo 10 del decreto-legge n 138; in data 24 settembre 2002 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 209; in data 27 dicembre 2002 dall'articolo 62 legge n 289. Con conseguente notevole confusione per il contribuente;

di fatto molti dei soggetti interessati sono risultati penalizzati dai ' disguidi ' sopra riepilogati, con conseguenti danni e senza alcuna loro responsabilità;

Impegna il Governo

ad adottare iniziative perché, in considerazione sia delle ripetute modifiche dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e della violazione che ciò ha comportato, sia dell'articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente, sia dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l'amministrazione ed il cittadino-contribuente, sì introduca una proroga del termine in questione al fine di consentire l'utilizzo del credito d'imposta già previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ovvero si provveda a porre in essere rapidamente uno strumento comunque valido per il raggiungimento di quel risultato.

9/5310-bis-C-R/10. Gazzara, Misuraca, Jacini, Ricciuti, Sardelli.

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