PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

18/01/2005

Il fermo amministrativo fa perdere la disponibilità del bene stesso

Quesito

In riferimento al Suo cordialissimo ed utilissimo parere del 09/01/2005 (parere: I concessionari della riscossione devono astenersi dal disporre fermi amministrativi), mi preme precisare che la cartella esattoriale a cui si riferisce il fermo amministrativo sull'autovettura è stata emessa a seguito di un debito nei confronti dell'INPS (quindi tale Istituto è l'ente creditore).

Ciò premesso, vorrei sottolineare che la risoluzione 92/E del 22/07/2004 che Lei richiama, fa esclusivo riferimento ai ruoli dell'Agenzia delle Entrate, disponendo testulamente che '....i concessionari dovranno....astenersi dal disporre i fermi di cui sopra relativamente ai ruoli di questa Agenzia'.

Per i restanti ruoli la risoluzione ministeriale lascia 'imprediudicata l'autonomia di ciascun ente creditore' di disporre fermi amministrativi sui beni mobili iscritti in pubblici registri.

Tale circostanza determinerebbe la legittimità del ruolo emesso dall'INPS.

In ogni caso, prescindendo dalla questione di legittimità del fermo, il contribuente potrebbe comunque rottamare l'autovettura?

E in che maniera potrebbe farlo senza incorrere in responsabilità?

Prov. Bari

Parere

Egr. Dottore, in merito all'ulteriore chiarimento richiesto, premesso che sono a conoscenza che anche l'INPS ha emanato in proposito una circolare di sospensione degli effetti del fermo amministrativo (anche se non sono in grado di citare gli estremi, perchè trattasi di materia non di mia competenza), Le preciso che, in ogni caso, il fermo amministrativo fa perdere la disponibilità del bene stesso per cui anche l'eventuale rottamazione non dovrebbe essere consentita.

In ogni caso, Le segnalo una nota dell'Assindustria di Pistoia (prot. 2003/6/1472 del 10/12/2003) in cui si afferma che l'eventuale somma rinveniente dalla rottamazione di un bene soggetto a sequestro amministrativo fermo o confisca deve essere obbligatoriamente depositata, fino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato.

Distinti saluti.