PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/01/2005

Le cooperative a mutualità prevalente sono soggette agli studi di settore?

Quesito

Le cooperative cosidette a mutualità prevalente sono soggette agli studi di settore?

In caso negativo vorrei sapere quale codice va indicato in unico per l'esclusione.

In caso positivo vorrei capire come può essere gestito un adeguamento agli studi per società che hanno carattere appunto mutualistico.

Prov. Sassari

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

La disciplina fiscale degli studi di settore è prevista dall'art. 62-bis D.L. n. 331 del 30/08/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 29/10/1993 che, a far data dall'01/01/2005, è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, commi 399-401, della legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005, in G.U. del 31/12/2004 - S.O. n. 192).

Nella disciplina degli studi di settore, mentre le cause di esclusione comportano la non applicabilità sia degli accertamenti in base agli studi stessi sia di quelli in base ai parametri, le cause di inapplicabilità, invece, riguardano esclusivamente i contribuenti soggetti agli studi di settore e differiscono dalle cause di esclusione poichè la loro presenza è di ostacolo alla sola applicazione dello studio di settore.

Le cause di inapplicabilità consistono infatti in circostanze che riguardano tipicamente gli studi di settore e possono, in teoria, essere divergenti a seconda della macroarea di attività considerata.

Si tratta di quelle condizioni ostative aventi la propria ragion d'essere in pecuniarità che caratterizzano la singola attività concretamente svolta ponendola al di fuori del modello assunto al riferimento durante la costruzione dello studio di settore.

Tali cause, infatti, sono emerse durante la lavorazione degli studi e sono generalmente indicate nei relativi decreti di approvazione.

Solo per gli studi di settore riguardanti le attività professionali non sono state individuate cause di inapplicabilità.

Per quanto riguarda il quesito da Lei posto, le preciso che per le società cooperative è preclusa l'applicazione degli studi di settore; in particolare, le cause di inapplicabilità si riferiscono:
- alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie ed associate;
- alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- alle società cooperative che, in qualsiasi forma, esercitano le attività di trasporto con taxi e noleggio di autovetture con autista.

Distinti saluti.