PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/01/2005

L'avviso di recupero non era previsto da alcuna normativa fiscale

Quesito

Egregio Avvocato, quale giudizio si può formulare circa la previsione contenuta nell'art.1, comma 421 della Legge 30/12/2004 n. 311 (Finanziaria 2005) di un apposito avviso di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati?

Non si conferma implicitamente che gli avvisi di recupero, emessi antecedentemente all'entrata in vigore della finanziaria, non fossero previsti da alcuna normativa avente forza di legge e pertanto fossero viziati di illegittimità?

La ringrazio del parere e cordialmente La saluto.

Prov. Ragusa.

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che sono perfettamente d'accordo con Lei.

Infatti, prima delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005, l'avviso di recupero dei crediti d'imposta notificato dall'Agenzia delle Entrate è da considerare a tutti gli effetti un atto illegittimo, e quindi nullo, perchè non tassativamente previsto dalla legge ed inoltre perchè assomma in sè le funzioni di avviso di accertamento e ruolo, perciò atto totalmente ignorato dalla legislazione fiscale, come peraltro ho evidenziato nella mia monografia sui crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).

Soltanto oggi, a far data dall'01/01/2005, con la specifica previsione di cui all'art. 1, commi 421, 422 e 423 della legge n. 311 del 30/12/2004 (in G.U. del 31/12/2004 - S.O. n. 192), il legislatore ha tassativamente previsto l'apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'art. 60 DPR n. 600/1973.

Questa è la dimostrazione evidente che prima delle suddette modifiche l'avviso di recupero non era previsto da alcuna normativa fiscale e, come tale, deve essere considerato illegittimo e nullo almeno sino al 31/12/2004.

Distinti saluti.