PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/01/2005

Rottamazione delle cartelle - quale valore ha la data di consegna riportata nella visura - parte III

Quesito

Egr. Avv. Villani, chiedo scusa per l'insistenza, ma probabilmente non sono stato chiaro nel formularLe il quesito (parere: Rottamazione delle cartelle - quale valore ha la data di consegna riportata nella visura - parte II).

Il dubbio che intendo risolvere con riferimento alla cartella in parola, non è conoscere la data spartiacque ai fini dell'esistenza del termine decadenziale per la notifica della cartella.

Il dubbio che intendo risolvere con le mia richiesta, prima di instaurare il contenzioso, è quello di sapere quale valore ha la data di consegna riportata nell'estratto di ruolo (10/12/2001)?

E' una data rilevante per stabilire la correttezza ed in particoalre la tempestività dell'iscrizione a ruolo?

Ovvero si può sostenere che il ruolo con data di consegna 10/12/2001 non può essere stato reso esecutivo il 30/12/2000, ma successivamente sulla base di quanto prevede l'art. 2 e 4 del decreto ministeriale 3 settembre n. 321?

Grazie per la sua pazienza, e mi scusi ancora per l'insistenza, purtroppo è il mio primo potenziale ricorso.

Prov. Bari.

Parere

Egregio Dottore, in merito alle ulteriori richieste, Le preciso quanto segue.

Ben comprendo le Sue perplessità, poiché la materia è molto ingarbugliata e oggetto di numerose e caotiche modifiche legislative.

Appunto per questo sto predisponendo un quadro sinottico sull'intera materia, con la fattiva collaborazione dell'Avv. Maria Suppa.

Orbene, per determinare la corretta e tempestiva iscrizione a ruolo, la norma di riferimento è, esclusivamente, l'articolo 17 del D.P.R. n. 602/1973 (nel caso da Lei prospettato nella formulazione precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999); non ha, quindi, alcun rilievo, ai fini della tempestiva iscrizione a ruolo, la data di consegna del ruolo al concessionario del 10/12/2001.

La predetta data, da Lei indicata come data di consegna del ruolo al Concessionario, ha valore solo ai fini della determinazione della corretta notifica della cartella di pagamento, esclusivamente, però, per i ruoli consegnati al Concessionario sino al 09 giugno 2001 (data di entrata in vigore del D.L.gs. n. 193/2001).

Quanto, poi, alla consegna del ruolo al Concessionario, Le preciso che l'articolo 24 del D.P.R. n. 602/1973 che disciplina tale fase, è stato oggetto di modifiche a seguito del D.L.gs. n. 46/1999, in vigore dal 30 giugno 1999.

Nell'attuale formulazione, il predetto articolo dispone al primo comma che:
'L'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica', mentre, nel secondo comma, è previsto che 'con lo stesso o separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche'.

Tramite questo nuovo assetto normativo è venuto meno, quindi, il sistema della doppia consegna dei ruoli dagli Uffici all'Intendente di Finanza ovvero al Direttore regionale delle Entrate e da questi al concessionario, prevedendosi, invece, la diretta formazione del ruolo da parte degli Uffici e la consegna del ruolo stesso direttamente dai singoli Uffici ai concessionari.

E', dunque, scomparso, dal 30 giugno 1999, qualsiasi termine ex lege per la consegna dei ruoli dagli Uffici ai concessionari.

Il Decreto ministeriale del 03 settembre 1999, n. 321, cui l'articolo 24 cit. rinvia per la fissazione delle modalità di determinazione del contenuto del ruolo ed i tempi, stabilisce, al primo comma, che 'i ruoli, formati direttamente dall'ente creditore, sono redatti, firmati e consegnati al CNC mediante trasmissione telematica' e precisa, altresì, al quarto comma, che per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 01 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l'ultimo del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

Pertanto, in merito ai Suoi dubbi, Le ribadisco, alla luce di tutto quanto sopra esposto nonchè scritto nei precedenti pareri, che la data di consegna del ruolo non è rilevante per determinare la corretta e tempestiva iscrizione a ruolo.

Per quanto poi concerne la consegna del ruolo al concessionario, la nuova formulazione dell'art. 24 D.P.R. n. 602/1973, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 46/1999 in vigore dal 30 giugno 1999, ha eliminato la previsione di un qualsiasi termine per la consegna dei ruoli dagli uffici ai concessionari.

Distinti saluti.