PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/02/2005

Ai fini di un'opposizione, che rimedio propone visto che l'art. 57 del D.P.R. 602/73 esclude un'opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.?

Quesito

Illustre Avvocato, il mio cliente riceve in data 03.12.04, ad istanza della Monte Paschi Se.Ri.t., avviso di vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà.

Ai fini di un'opposizione, che rimedio propone visto che l'art. 57 del D.P.R. 602/73 esclude un'opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.?

Ringraziandola sin d'ora per la sua cortese attenzione, resto in attesa.

Prov. Palermo

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

L'art. 57, comma 1, D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, come sostituito, con effetto dall'01 luglio 1999, dall'art. 16 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, stabilisce che non sono ammesse:
- le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
- le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.

Detta preclusione, comunque, non può, a ragion di logica, essere giudicata negativamente, perchè la sua ratio discende dall'esigenza di rispettare la riserva di giurisdizione delle Commissioni tributarie sulle controversie riguardanti i tributi elencati nell'art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 e la brevità del termine entro il quale il contribuente, a pena di decadenza, può presentare ricorso (art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 cit.).

Qualora fosse stata sancita la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione dinanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, si sarebbe verificato un inconcepibile sdoppiamento di giurisdizione ed un mancato rispetto dei termini di impugnativa.