PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

13/02/2005

Istanze di rimborso, termini di decadenza – parte I

Quesito

Gent.mo Avvocato, prima di esporle il mio caso voglio congratularmi con lei per il dossier sui rimborsi.
Finalmente qualcuno dalla parte dei contribuenti.
Io lo proporrei anche come guida per tutti i contribuenti mettendolo anche in vendita in allegato a qualche quotidiano nazionale.
Comunque grazie.

Ora la prego di ascoltare il mio caso.

1.- In data 1.10.1997 perveniva a mia madre mandato di liquidazione ed accredito di interessi legali maturati sulla liquidazione della pensione a seguito della tardiva corresponsione della stessa (dal 1992 al 1996).
Questa liquidazione veniva assoggettata a ritenute irpef a tassazione separata dal sostituto di imposta dell'Ente Previdenziale.

2.- La stessa ritenuta veniva certificata sul Mod.201 in data 25.2.1998 nella parte: arretrati di pensione relativi agli anni precedenti soggetti a tass.sep. (da non dichiarare nella dichiarazione dei redditi).

3.- Faccio presente che in data 25.2.1998 veniva a mancare mia madre, per cui essendo unico erede, il sottoscritto rappresentato e difeso da un proprio legale di fiducia, inoltrava ricorso in data 9.6.1998 al giudice della sezione lavoro del tribunale per ottenere la restituzione della ritenuta d'acconto.

4.- Lo stesso giudice con sentenza depositata in data 27.4.2001 ha dichiarato la sua incompetenza in questa materia essendo di competenza delle commissioni tributarie.

5.- In data 3.12.2002 ho presentato istanza di rimborso presso la Direzione Regionale delle Entrate senza alcun esito.

6.- In data 26.3.2004 ho presentato riorso alla commissione tributaria provinciale della mia città per silenzio rifiuto istanza di rimborso.

7.- In data 17.11.2004 è stato trattato il mio ricorso però l'udienza è stata rinviata per documentazione incompleta da parte del difensore dell'Agenzia delle Entrate.

8.- In data 4.3.2005 finalmente sarà discusso il mio ricorso.

Sembra che la controparte in questa definitiva udienza voglia evidenziare alla commissione il rigetto dell'istanza in quanto i termini (48 mesi) siano ormai trascorsi per cui al sottoscritto non sarà riconosciuto alcun rimborso.

Adesso io chiedo a lei, esiste qualche disposizione o legge che contrasti quello che L'Agenzia delle Entrate andrà a prospettare?

Aspetto con ansia e fiducia un suo parere prima del 4 Marzo c.a.

Con Osservanza

Prov. Taranto

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

In effetti, per le istanze di rimborso di cui agli artt. 37 e 38 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 i termini di decadenza sono stati unificati a 48 mesi, con effetto dall'01/01/2001, a seguito delle modifiche previste dall'art. 34, comma 5, della Legge n. 388 del 23/12/2000, per l'art. 37 cit., nonchè dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 133 del 13/05/1999, con decorrenza dal 1999 per l'art. 38 cit..

Nel caso da Lei prospettato, secondo me, potrebbe eccepire in sede contenziosa innanzitutto che è applicabile l'art. 37 D.P.R. n. 602/73 cit. e che, inoltre, deve ritenersi applicabile il vecchio termine di decadenza di 10 anni previsto dall'art. 2946 del c.c. perchè riferito al periodo d'imposta dal 1992 al 1996 ed inoltre perchè la ritenuta è stata operata nel 1998, in data antecedente alle modifiche legislative succitate.

Certo, si tratta di una interpretazione personale e Le auguro che la Commissione possa accedere alla suddetta tesi.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.