PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

17/02/2005

Competenza territoriale e legittimazione passiva in caso di decreto ingiuntivo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - parte I

Quesito

Egregio Avv.Villani, sono un collega del Foro di Cuneo e mi permetto di disturbarLa in cerca di un prezioso consiglio.

In breve, la questione è la seguente.

Un mio cliente, con domicilio fiscale in Cuneo, vanta due crediti IRPEF derivanti da errori nelle compilazioni delle dichiarazioni dei redditi (mod.unico 98 e 99: i crediti ammontano rispettivamente ad euro 6.904,00 ed euro 4.046,96).

Sono da tempo state effettuate le istanze di rimborso all'Agenzia delle Entrate sez. di Cuneo, mai riscontrate.

Sono da tempo state effettuate le richieste di informativa ai sensi dello statuto del contribuente (mai riscontrate).

Dagli estratti dell'Anagrafe tributaria risultano però pacifici i crediti sopra indicati.

Il contribuente in questione, ha inoltre ricevuto la comunicazione del Ministero delle Finanza del 25.10.2000, che lo informa degli esiti del controllo informatizzato, evidenziando il rimborso spettante relativamente al Mod.Unico 99, che coincide con quello richiesto.

Onde 'sgombrare il campo dai dubbi' è già stato effettuato il ricorso alla Commissione Tributaria di Cuneo, onde ottenere una pronuncia che attestasse di diritto di credito con assoluta certezza, ovvero indicasse la legittimazione ad agire per decreto ingiuntivo innanzi al giudice ordinario.

Appunto in sede di procedimento innanzi alla Commissione Tributaria, la resistente Agenzia delle Entrate, sezione di Cuneo, nel costituirsi si è detta concorde sul fatto che i crediti siano effettivamente spettanti.

Ha però precisato che:
'i rimborsi richiesti sono già stati riconosciuti a livello di liquidazione dei relativi mod.unici, ai sensi dell'art.36 bis del d.p.r. 600/73 e il relativo pagamento sarà effettuato con procedura automatizzata, ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r.600/73.
Poichè le dichiarazioni dei redditi per gli anni in oggetto sono state liquidate ai sensi del predetto art.36 bis ed il rimborso dell'Irpef richiesto emerge direttamente dai mod.unici 98 e 99, questo ufficio non può provvedere al pagamento delle somme richieste a rimborso sulla base della predetta norma.
Competente all'erogazione dei crediti in questione eè invece l'Agenzia delle entrate di Roma - direzione centrale gestione tributi - via Mario Crucci n.85 -00100 -.

La sentenza della Commissione Tributaria, viste anche le difese della ricorrente, di cui sopra, è stata nel senso di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione: la Commissione ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n.10725 del 22.07.2002, esplicitando che il contribuente in questione sarebbe legittimato a proporre ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Giudice civilmente competente.

Ora, il problema è proprio questo: quale sia, nella fattispecie, il giudice ordinario territorialmente competente (Cuneo o Roma) e quale l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate nei confronti del quale richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo (l'Agenzia delle Entrate, ufficio Locale di Cuneo, che sarebbe competente secondo il domicilio fiscale del contribuente, ovvero l'Agenzia delle Entrate di Roma, Direz. Centrale Sez. tributi, come afferma la stessa Agenzia delle Entrate locale)?

Personalmente, riterrei meno rischioso (anche in punto spese) depositare il ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Roma, in quanto ho la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate locale (che è pur sempre parte del medesimo ente) che nel procedimento tributario ha dichiarato essere competente per il rimborso la sede di Roma.

Dal punto di vista più giuridico-astratto, il quesito può anche vedersi nei seguenti termini: la procedura di cd. rimborso automatizzato, che dovrebbe attivarsi per il rimborso di determinati crediti d'imposta, è atta a determinare la competenza per la restituzione del dovuto (e pertanto la responsabilità per l'indebito oggettivo) in capo all'organismo centrale dell'Amministrazione finanziaria (nella specie l'Agenzia dell Entrate di Roma, indicata come competente dall'Agenzia delle Entrate di Cuneo), OPPURE per richiedere l'ingiunzione al giudice ordinario il contribuente deve comunque sempre considerare quale controparte l'Agenzia delle Entrate competente sulla base del suo domicilio fiscale (ch'è il suo referente 'naturale' e normalmente indicato dalle disposizioni normative)?

sono grato sin d'ora per l'attenzione che vorrà dedicarmi, con i migliori saluti e la più profonda stima per la Sua molteplice e sempre approfondita attività a tutela dei contribuenti.

Prov. Cuneo

Parere

Egregio Collega, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

1) Innanzitutto, rilevo l'assoluta illegittimità della sentenza della Commissione tributaria che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in quanto i giudici tributari si sarebbero dovuti interessare della questione perchè sia il giudizio civile sia quello tributario non si escludono a vicenda ma possono concorrere congiuntamente; pertanto, ritengo opportuno proporre tempestivo appello alla suddetta sentenza.

2) In ogni caso, per qualunque questione è sempre competente il giudice civile del domicilio fiscale del contribuente nonchè il giudice tributario dove hanno sede gli uffici fiscali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

) Non è mai competente il giudice, civile o tributario, di Roma in quanto la procedura automatizzata ha solo un valore prettamente amministrativo, e quindi interno tra gli uffici fiscali, e non può mai derogare la competenza giudiziaria per territorio tassativamente prevista dalla legge.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.