PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/02/2005

Le norme procedimentali hanno sempre effetto retroattivo

Quesito

Egregio dr. Villani ho da poco visionato il suo sito e debbo farle i miei complimenti per la chiarezza degli argomenti trattati.

Vorrei sottoporle un caso che potrebbe oltre che essere singolare potrebbe anche risultare unico.

Nel dicembre del 1989 mia suocera (commerciante) ha acquistato dal fratello (commerciate) una porzione di fabbricato destinato a negozio avvalendosi di una disposizione normativa dell'epoca che consentiva trattandosi di congiunti entro il secondo grado e commercianti l'assoggettamento dell'imposta di registro a tassa fissa.

L'ufficio del registro contestava con solo avviso di accertamento (notificato entro i termini) tale procedura seguita e rivendicava l'assoggettabilità dell'atto a tassa ordinaria.

L'ufficio stesso non procedeva né con l'atto d'accertamento né con successivo provvedimento a liquidare l'imposta non mettendo in condizione il contribuente di valutate l'immediata e reale entità dell'obbligazione tributaria senza, quindi, dare la possibilità allo stesso contribuente di considerale l'opportunità di adempiere avverso di opporsi.

Avverso l'atto di accertamento dell'ufficio la parte si oppose con la presentazione dei termini del ricorso.

Detto ricorso fu deciso con sentenza nel 1997 in primo grado vedendo soccombere la parte.

Per negligenza del legale detta sentenza divenne definitiva.

Solo nell'agosto 1999 venne notificato alla parte l'avviso di liquidazione verso il quale puntualmente fu proposto ricorso in CTP che parzialmente lo ha accolto.

La CTP ritenne legittimo l'avviso di liquidazione ma ritenne errata la procedura del calcolo delle sanzioni.

Avvero tale decisione pende tutt'oggi ricorso in appello basato sulla decadenza dell'azione della finanza per palese violazione dell'art. 76 del DPR 131/86.

Vorrei chiederle:

- È legittimato l'ufficio del registro ad emettere avviso di liquidazione a distanza di nove anni dalla registrazione dell'atto?

- È legittimato l'ufficio del registro a richiedere entro i tre anni dalla sentenza passata ingiudicato l'imposta con l'avviso di liquidazione emesso solamente in tale periodo senza che il contribuente venisse messo nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria e del quantum dal momento della sua nascita (data di registrazione dell'atto o dalla notifica dell'avviso di accertamento)?

- Rincorre l'ufficio del registro nella violazione dell'art. 76 comma 1 bis anche se lo steso è stato introdotto dalla modifica intervenuta nel 1995?

- Rincorre l'ufficio nella violazione dell'art. 52 comma 1 quando procede alla rettifica dei valori e dei corrispettivi dichiarati senza che lo stesso atto liquidi la maggiore imposta nonché i relativi interessi e sanzioni dovute?

- Possono le variazioni legislative apportate al DPR 131/86 delle disposizioni concernenti l'imposta di registro avere natura meramente procedimentale e pertanto applicabili anche nelle fattispecie verificatesi in data antecedente alla norma che le prevede?
Ed in caso positivo determinate la decadenza dell'azione della finanza anche in presenza di sentenza definitiva riguardante il solo avviso di accertamento?

Le sarei immensamente grato se potesse consigliarmi ed eventuale citarmi qualche riferimento giurisprudenziale.

Mi scuso per la lungaggine ma non potevo esimermi per la chiare esposizione dei fatti.

Prov. Enna

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Premesso che le norme procedimentali hanno sempre effetto retroattivo, nel caso da Lei prospettato è applicabile l'art. 76 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, in tema di decadenza dell'azione della Finanza.

Distinti saluti