PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

27/02/2004

Il beneficio del credito d'imposta s'intende concesso decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Quesito

Ho inviato un'istanza di attribuzione al creditito di imposta L.388/2000 art. 8, a fine dicembre 2003, aspettavo il diniego, o una risposta da parte del Centro Operativo di Pescara per poter inviare l'istanza di rinnovo nel 2004. non ho ricevuto nulla, forse ho sbagliato procedura?
O i termini per il 2003 erano scaduti?!

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1-ter, della Legge n. 178 dell'08/08/2002, che ha convertito in Legge il D.L. n. 138 dell'08/07/2002, il beneficio del credito d'imposta s'intende concesso decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza al Centro Operativo di Pescara e senza comunicazione di diniego da parte dello stesso Centro.

Di conseguenza, nel caso da Lei prospettato, il credito d'imposta s'intende regolarmente concesso (c.d. silenzio-assenso) e Lei, quindi, puņ regolarmente utilizzarlo, logicamente rispettando i limiti previsti dalla legge.

In ogni caso, per una panoramica generale dell'argomento, La rinvio alla mia monografia sui crediti d'imposta, che puņ interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.