PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

05/03/2005

Aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi

Quesito

Da una attenta lettura delle disposizioni di legge e della dottrina, non riesco a definire se un imprenditore commerciale in regime di azienda coniugale, dopo aver concesso in affitto la sua unica azienda, possa dividere fiscalmente il reddito di affitto con il proprio coniuge.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Sono oggetto della comunione legale le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi (art. 177, lett. d), cod. civ.).

Imputazione del reddito (art. 4, comma 1, lett. a), TUIR 917/1986 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003, dall'01/01/2004).

Poiché entrambi i coniugi risultano essere imprenditori, il reddito d'impresa (e pertanto anche il reddito derivante dall'affitto dell'azienda) è attribuito a ciascuno in parti eguali, salvo diverse convenzioni modificative del regime della comunione legale.

Non essendo specificato nel Suo parere se si tratta di azienda costituita prima o dopo il matrimonio, Le indico anche la disciplina prevista per le aziende coniugali costituite dopo il matrimonio.

Infatti, l'articolo 177 del codice civile prevede anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Per le aziende appartenenti ad uno dei coniugi prima del matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne, invece, solo gli utili e gli incrementi del valore dell'azienda acquisiti successivamente al matrimonio.

Dal punto di vista fiscale, le due situazioni sono state inquadrate in modo diverso:

a. le aziende coniugali gestite in forma societaria (costituite dopo il matrimonio) devono compilare il modello di dichiarazione dei redditi della società; ciascun coniuge compila successivamente il quadro H del proprio modello per il 50% degli utili spettanti;

b. per le aziende non gestite in forma societaria, e cioè le aziende appartenenti ad uno dei coniugi prima del matrimonio e gestite da entrambi (aziende familiari indicate all'articolo 230 bis del codice civile), il coniuge che ne assume la titolarità deve indicare la sua quota di reddito nel quadro F o G del modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, a seconda che si tratti rispettivamente di impresa in regime ordinario o in contabilità semplificata, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro H del modello per la sua quota.

Distinti saluti