PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

05/03/2005

Recupero del credito d’imposta occupazione

Quesito

Gent.mo Avv. Villani torno a chiedere un suo prezioso consiglio in materia di credito d'imposta.

Ad una mia assistita il centro servizi di Pescara in data 3.3.1999 ha autorizzato un credito d'imposta di cui all'art.4 della legge 449 del 27.12.1997; la ditta ha presentato ad un intermediario autorizzato la dichiarazione unico 2000 ottenendo la ricevuta di impegno a trasmettere e la copia dell'unico 2000; l'intermediario per errore non trasmette l'unico e lo trasmette tardivamente in data 30/12/2004, entro i quattro anni.

L'agenzia entrate recupera alla ditta tutto il credito d'imposta autorizzato, scrivendo a ruolo la somma maggiorata di interessi e sanzioni.

Secondo Lei Avv.Villani,
La dichiarazione per il contribuente si considera omessa? (considerato quanto previsto dal DPR 22 luglio 1998 n.322 comma 10 e dalla risoluzione agenzia entrate n.105/E del 30 luglio 2004)
L'Agenzia Entrata prima di scrivere a ruolo la somma non avrebbe dovuto notificare avviso di accertamento?
Il recupero del detto credito d'imposta è corretto?

Le porgo scusa per l'abuso alla sua gentilezza, e considero molto interessante le sue pubblicazioni.

In attesa ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

Prov. Ragusa

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Il recupero del credito d’imposta occupazione di cui all’art. 4 della Legge n. 449 del 27/12/1997 deve avvenire secondo le specifiche modalità previste dal D.M. n. 311 del 03/08/1998 del Ministero delle Finanze (in G.U. n. 199 del 27 agosto 1998), in particolare in base a quanto tassativamente previsto dall’art. 8, in vigore dall’11 settembre 1998.

In sostanza, il recupero delle somme nonché l’applicazione delle sanzioni deve essere effettuato dal competente ufficio delle Entrate in ragione del domicilio fiscale dell’impresa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è reso definitivo il precedente provvedimento di revoca, totale o parziale, che deve sempre essere fatto esclusivamente dal Centro di Servizio di Pescara, nelle tassative ipotesi di cui al citato art. 8, comma 1.

Distinti saluti