PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

09/03/2005

L'Agenzia delle Entrate ha compiuto un errore nella acquisizione (acquisizione parziale) dei dati relativi ai redditi dichiarati

Quesito

Egr. Avv. Villani, nel complimentarmi per il suo sito, Le chiedo come poter risolvere il seguente problema.

Con cartella esattoriale l’Agenzia delle Entrate, richiedeva alla sig.ra TIZIA il pagamento della somma di € 22.000,00, assumendo che la stessa ometteva di versare l’IVA per l’anno 2000 (UNICO 2001).

I motivi dell’assunto omesso versamento nascono dal non riconoscimento del Credito IVA relativo all’anno precedente, dovuto alla non corretta acquisizione del Modello Unico 2000 redditi 1999 da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

La sig.ra TIZIA ha, infatti, correttamente depositato presso l’Ufficio Postale il modello Unico 2000 e l’acquisizione della dichiarazione da parte dell’Ufficio delle Entrate è ravvisabile, peraltro, dall’estratto del contribuente, emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate e non è -per ora- oggetto di contestazione.

Al detto Ufficio, però, risultano pervenuti tutti i quadri relativi all’UNICO 2000, fatta eccezione per la Dichiarazione IVA della Contribuente TIZIA.

E’ evidente che il suddetto Ufficio della Agenzia delle Entrate ha compiuto un errore nella acquisizione (acquisizione parziale) dei dati relativi ai redditi dichiarati con il modello Unico 2000.

La Sig.ra Tizia ha presentato Condono Tombale ai sensi della legge 289/2002 art.9 senza sanare l’assunta omissione, visto che all’epoca il problema non si era manifestato.

Appare impossibile dimostrare –a parere di chi scrive- l’integrale deposito presso la posta della documentazione Unico 2000 nella sua interezza.

Quali potrebbero essere le vie d’uscita?

Grazie in anticipo e ancora complimenti.

Prov. Taranto

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le segnalo la sentenza n. 1930 del 10/02/2001 della Corte di Cassazione - Sez. Quinta Civile - che ha stabilito il principio, in tema di contenzioso tributario, che, nell'ipotesi in cui il contribuente deduca di aver presentato la dichiarazione dei redditi e pagato la relativa imposta, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad invocare l'applicazione delle regole sull'onere della prova inteso in senso soggettivo e la Commissione tributaria non può respingere il ricorso del contribuente, richiamando i principi in materia di onere della prova e rifiutando ogni indagine, precisa e puntuale, sull'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi stessa e sul pagamento del tributo per autotassazione, ma deve sempre procedere ad acquisire sia la dichiarazione che la documentazione relativa al pagamento dell'imposta, utilizzando i propri poteri istruttori previsti dall'art. 7 D.Lgs. n. 546/1992.

Distinti saluti