PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

27/02/2004

Credito d'imposta - tardivo invio dell'istanza di rinnovo.

Quesito

Il consulente che curava la ns. pratica di rinnovo della richiesta di credito d'imposta, ha inoltrato la richiesta oltre la data stabilita ossia il 21/1/2004 anziché 20/1/2004.
Pertanto la ns. richiesta è stata scartata.

Premesso che siamo un'azienda sana del Sud, che operiamo al Sud e creiamo crescita nel Sud, Le vorrei chiedere cosa è possibile fare per usufruire di un diritto sacrosanto che ci viene negato per un errore dell'intermediario?

Se non ci fosse assolutamente nulla da fare neanche ricorrendo, è possibile perseguire chi materialmente ha commesso l'errore, per la criticità finanziaria che tale inadempienza ha procurato ai programmi aziendali?

Parere

L'art. 62, primo comma, lett. d), della legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce che i soggetti i quali, presentata l'istanza non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002 e che comunque intendono conseguire i credito d'imposta, dovevano presentare entro il 20/01/2004 il rinnovo dell'istanza, con il modello RTS.

A tal proposito, Le preciso che il suddetto termine non è indicato dalla legge a pena di decadenza, tanto è vero che la suddetta lett. d) richiama espressamente la precedente lett. c), che non prevede tassativamente alcuna decadenza, a differenza della lett. a), dove chiaramente il termine è a pena di decadenza.

Quindi, secondo me, il tardivo invio dell'istanza non è motivo di rigetto della stessa, contrariamente all'assunto dell'Agenzia delle Entrate, proprio perchè la normativa succitata non qualifica espressamente il termine a pena di decadenza.

Le consiglio, quindi, di proporre tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria di Cosenza, sollevando, altresì, tutte le eccezioni di diritto e di merito, anche di costituzionalità, che può leggere dalla mia relazione scritta al convegno di Vibo Valentia del 16 c.m. e che può scaricare interamente dal mio sito www.studiotributariovillani.it.

Sono d'accordo con Lei che le imprese del Sud meritano rispetto e, pertanto, il diritto acquisito deve essere a tutti gli effetti riconosciuto, indipendentemente da eventuali errori di natura formale, peraltro non previsti a pena di decadenza.

Infine, qualora la controversia dovesse definirsi negativamente (anche se ne dubito), potrà sempre agire in sede civile nei confronti dell'intermediario per gli eventuali danni materiali e morali che l'azienda ha subito.