PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/03/2005

IVA - variazione in aumento nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state rilasciate le corrispondenti fatture

Quesito

Nel 1996 ho acquistato una quota in multiproprietà di una unità ricettiva facente parte di un complesso turistico alberghiero.

A tale cessione all'epoca mi fu applicata l'aliquota IVA del 10% sulla parte immobiliare e del 19% sulla parte mobiliare (mobili e arredi).

Ad oggi non ho ancora provveduto al rogito del preliminare di acquisto.

In data 13/12/2004 la società venditrice, che svolge attività con codice statistico 55 (alberghi e simili) mi richiede, facendo riferimento ad una sentenza della CRT di Bari con cui accoglieva l'appello dell'Ufficio IVA di Bari e condannava la suddetta società al recupero dell'iva applicata per gli anni 1990-1991-1992 per le cessioni di tali multiproprietà per quegli anni dal 4%, aliquota applicata per tali anni alle cessioni delle medesime quote di multiproprietà, al 19% quale aliquota ordinaria, anche a me, che ho acquistato nel 1996 con aliquota al 10%, la differenza IVA dal 10% al 19%, pur non avendo ricevuto tale società alcun avviso di rettifica per l'anno 1996 entro i termini (31/12/2001).

Si richiede il parere di codesto Spett.le Studio circa la liceità di tale richiesta.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Prov. Bari

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, secondo me, la richiesta della società deve rispettare la tassativa procedura di cui all'art. 26 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, e successive modifiche ed integrazioni.

, non vi sono termini per l'emissione di una nota di variazione in aumento, fermo restando che, qualora la regolarizzazione avvenga successivamente alla data di un eventuale verbale di constatazione della violazione redatto dagli organi accertatori, si rendono applicabili le relative sanzioni (Risoluzione Ministeriale n. 362034 del 28 luglio 1979 della Direzione Generale Tasse).

Oltretutto, la Commissione Tributaria Centrale - Sez. 14 - con Decisione n. 4116 dell'01 dicembre 1995 ha chiarito che è legittimo emettere note di variazione in aumento nel periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state rilasciate le corrispondenti fatture; in tal caso, l'Ufficio non può recuperare a tassazione nei confronti dell'impresa acquirente l'imposta risultante dalle note stesse.

Distinti saluti