PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/02/2004

Se non c'è conferma esplicita del Centro Operativo di Pescara non si ha diritto ad alcun credito d'imposta occupazione.

Quesito

Amministro una soc. di servizi a responsabilità limitata, con sede in Calabria, nata il 17/05/2002.

Da principio abbiamo assunto a tempo indeterminato un dipendente che non aveva i 24 mesi di disoccupazione, il quale si è poi dimesso a settembre 2002.

Il 1/9/2002 abbiamo assunto a tempo indeterminato un dipendente (A) con i requisiti per il credito di imposta nuove assunzioni con la procedura NON telematica, per esso abbiamo compensato nel 2003 solo 1/3 di quanto maturato al 31/12/2002 (circa 800 euro).

A dicembre 2002 abbiamo assunto a tempo indeterminato un altro dipendente(B) con i requisiti ma senza alcuna procedura (nè telematica nè NON telematica).

Il 9/2/2003 entrambi hanno presentato avviso di dimissioni per il 24/2/2003, ragion per cui abbiamo assunto a tempo indeterminato un altro dipendente (C) con i requisiti dal 18/2/2003 per consentire un periodo di passaggio di consegne di circa una settimana.

Infine nel mese corrente abbiamo assunto a tempo indeterminato, 3 dipendenti di cui 2 con i requisiti.

Tutti hanno età inferiore a 45 anni.

Abbiamo rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con altre 4 persone, siamo dunque un'azienda in crescita in un settore molto promettente, che crea occupazione reale nel Sud , ma che in questo caos normativo non ha ancora usufruito di nulla se non di 800 euro di credito d'imposta.

Vorremmo sapere se secondo Lei abbiamo speranza di avere un sostegno in tal senso ed in caso affermativo: qual è il credito d'imposta complessivo che abbiamo finora maturato e non usufruito?

Quali sono le modalità e le tempistiche per richiederlo?
Come dobbiamo comportarci con gli ultimi assunti?

Parere

In merito ai quesiti posti, Le preciso quanto segue.

1) La legge n. 388 del 23/12/2000, all'art. 7, prevedeva un utilizzo automatico del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, alle seguenti condizioni:
- nuovi assunti di età non inferiore a 25 anni;
- nuovi assunti che non avevano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;
- osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

2) La suddetta normativa ha subito sostanziali modifiche con l'art. 5 del D.L. n. 138 dell'08/07/2002, il quale ha previsto i limiti degli oneri finanziari e le modalità per il controllo dei relativi flussi, con la preventiva istanza al Centro Operativo di Pescara (D.M. dell'01/08/2002).

In sostanza, a far data dal 06/08/2002, era inibita la possibilità di fruire automaticamente dei nuovi crediti d'imposta i cui presupposti si erano realizzati successivamente all'08/07/2002 (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 13/02/2003).

3) A seguito delle modifiche sopra esposte, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio Decreto del 12/09/2002, ha disposto la proroga al 16/12/2002 per la restituzione dei crediti d'imposta per assunzioni i cui presupposti si erano realizzati successivamente all'08/07/2002, fruiti in violazione dell'art. 5 del D.L. n. 138/2002 e dei relativi decreti di attuazione.

4) Infine, l'intera disciplina legislativa è stata ulteriormente modificata con l'art. 63 della legge n. 289 del 27/12/2002 che, al terzo comma, prevede il necessario atto di assenso da parte del Centro Operativo di Pescara per l'utilizzo del credito d'imposta; in caso di silenzio, il credito non può essere utilizzato (c.d. silenzio-rigetto, a differenza di quanto, invece, previsto per il credito d'imposta investimenti, dove si prevede il c.d. silenzio-assenso).

In ogni caso, per una completa ed organica disamina dell'intera normativa, indubbiamente confusionaria e contraddittoria, La rinvio alla mia relazione scritta al convegno di Vibo Valencia del 16 febbraio c.a. ed ai relativi quadri sinottici, che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.

In definitiva, da quanto Lei mi scrive, risulta evidente l'illegittimo utilizzo del credito d'imposta occupazione, perchè non c'è stata alcuna preventiva ed espressa autorizzazione del Centro Operativo di Pescara.

Oltretutto dalle ore 10:00 di lunedì 2 febbraio 2004 poteva richiedere al Centro Operativo di Pescara l'autorizzazione all'utilizzo del suddetto credito.

L'assenso è accordato previo esame delle singole istanze basato sull'ordine cronologico di presentazione, sino ad esaurimento delle somme appositamente stanziate.

In mancanza di espressa pronuncia del Centro Operativo di Pescara entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento dell'istanza stessa, quest'ultima deve intendersi respinta.

Insomma, se non c'è conferma esplicita non si ha diritto ad alcun credito d'imposta.