PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

16/03/2004

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2003.

Quesito

Un imprenditore individuale ha usufruito del credito d'imposta art. 8 L. 388/2000 ante 8/7/2002, il CVS è stato regolarmente presentato con un credito residuo, dal 10/04/2003 ha iniziato ad utilizzare il 10% del residuo, ultimando l'utilizzo nel mese di giugno, con il D.M. 06/08/2003 il credito d'imposta veniva elevato per l'anno 2003 dal 10% al 49%, considerando il comunicato 232 del 08/08/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il sottoscritto ritenendo che il credito fosse immediatamente usufruibile il 09/08/2003, prima di andare in ferie, ha proceduto ad ulteriori compensazioni delle scadenze del 16/08/2003 (21/08/2003), ora l'agenzia delle Entrate procede al recupero delle somme utilizzate in quanto compensate prima del 11/08/2003.

Si chiede se in fase di autotutela e/o di contenzioso si possa chiedere l'annullamento dell'atto di recupero in quanto il Legislatore ha inteso elevare l'utilizzo dal 10% al 49% per l'anno 2003 e non ha attribuito un ulteriore credito del 39% dal 11/08/2003.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2003 (pubblicato in G.U. n. 185 dell'11/08/2003) all'art. 1 ha testualmente previsto che la misura massima per la ripresa dell'utilizzo del credito d'imposta, relativo agli investimenti realizzati sino alla data del 31/12/2002, è elevata, per l'anno 2003, dal 10% al 49%.

Il riferimento all'anno 2003 è generico e, pertanto, ritengo che in sede di contenzioso tributario può essere contestato l'avviso di recupero che l'ufficio intende notificare, perchè non si deve assolutamente fare riferimento ad un periodo parziale dell'anno 2003 ma, invece, si deve tenere conto dell'intero anno 2003.