PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

18/03/2004

Art. 62, primo comma, della legge n. 289 del 27/12/2002.

Quesito

Una società ho ottenuto il credito d'imposta di cui all'art.8 L.388/2000 e successive modifiche, per un investimento complessivo di Euro 1.000.000,00, da effettuare in due anni.

E' possibile eseguire l'intero investimento nel primo anno?

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che la genericità delle notizie non mi consente una puntuale e precisa risposta.

In ogni caso, in linea generale, Le preciso che l'art. 62, primo comma, della legge n. 289 del 27/12/2002 ha stabilito che:
1) coloro che hanno effettuato la presentazione del modello CVS devono rispettare le condizioni di utilizzo del credito nella misura del 49% per l'anno 2003 e del 6% per gli anni successivi (lett. a));
2) per coloro che hanno effettuato la presentazione del modello CTS, la ripresa dell'utilizzazione del contributo è consentita fino al concorrenza del 35% del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70% e del 100% nei due anni successivi (lett. b));
3) per coloro che hanno presentato i modelli RTS e ITS, l'utilizzo del credito d'imposta deve rispettare i limiti minimi e massimi pari, in progressione, al 20% e 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60% e al 70% nell'anno successivo ed infine al 100% nel terzo ed ultimo anno (lett. f)); qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nell'istanza, di cui alla precedente lett. f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata (lett. g)).

Infine, per una panoramica completa dell'istituto La rinvio alla mia monografia sul tema, che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.