Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
18/03/2004
Condono art. 9-bis (omessi versamenti) - 1
Quesito
Con la Finanziaria 2004 la normativa relativa al condono art. 9-bis (omessi versamenti) ha avuto una importante evoluzione. Il comma 45 dell’art. 2 prevede - fra l’altro - che non si debba più tener conto del riferimento alle dichiarazioni annuali e, come specificato anche dalla circolare n. 7/E del 18/02/2004, l’unico riferimento è che i versamenti non siano stati effettuati all’01/01/2004; data limite di scadenza degli stessi.
E’ corretto ritenere che si sia ampliato anche il tipo d’imposta condonabile (ossia INVIM - registro - successioni C.G.G.G. per vidimazione registri e libri soc. cap. ecc.)?
Se no quali sono i riferimenti normativi?
Parere
In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-bis condono, i contribuenti possono regolarizzare i ritardati od omessi versamenti soltanto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali IVA, redditi, IRAP e 770, presentate entro il 31/10/2002, evitando la sanzione applicabile che, di norma, è quella del 30%.
Trattandosi normativa speciale, non è ammessa l'interpretazione analogica riferita ad altri tipi d'imposte non previsti dalla legge.
In materia di INVIM, registro e successioni è applicabile l'art. 11 della legge n. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni.