PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/04/2005

Validità di una cartella di pagamento per ICI

Quesito

Gentile Avv.to Villani, desidererei richiedere il suo parere in merito alla validità di una cartella di pagamento per ICI, recante gli estremi di un avviso di accertamento, la cui notifica (del precedente avviso, si intende), tentata a mezzo del servizio postale, non è mai avvenuta, in quanto il contribuente non ha mai ritirato la raccomandata, né firmato alcun avviso di ricevimento circa l’eventuale affissione presso il Comune.

Può considerarsi perfezionata una notifica a mezzo posta senza che il contribuente sia effettivamente venuto a conoscenza dell’atto impositivo?

In caso negativo, è legittima la cartella o può essere impugnata per nullità?

La ringrazio per il contributo che vorrà darmi con il suo parere e la saluto.
Prov. Cagliari

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue:

1) l'art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992 prevede che le cartelle esattoriali possano essere autonomamente impugnabili se non sono state precedute da altri atti legalmente notificati;

2) per la notifica a mezzo servizio postale, ultimamente, la Corte di Cassazione - sez. tributaria - con la sent. n. 141 del 05/01/2005 ha stabilito il principio che il perfezionamento della notifica avviene con la consegna dell'atto al destinatario o con il compimento delle procedure di deposito e di avviso al soggetto irreperibile; pertanto, se negli atti del processo non è possibile rinvenire tali ricevute (nella specie, ricevuta di ritorno) si deve dar luogo all'inesistenza della notificazione;

3) infine, a seguito della sentenza n. 346/1998 della Corte Costituzionale, l'art. 8 della L. n. 890/1982, sulla notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale, è stato ridisegnato dall'art. 2 del D.L. n. 35/05 sulla competitività, che entro maggio deve essere convertito in legge.

Distinti saluti.