PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/04/2005

Qual’è la percentuale legale degli interessi che l’ente esattore può applicare e se si può ravvisare anche nel caso delle cartelle la pratica dell’anatocismo

Quesito

Egregio Dott. Villani, gradirei avere un suo cortese chiarimento riguardo al seguente problema:
dal luglio 2004 sono stato pignorato di un quinto della mia pensione (unico reddito) a causa di cartelle esattoriali che vanno dal 1992 al 1999.

Premetto che non ero a conoscenza di alcuna notifica perchè in tali anni ho avuto problemi di lavoro e cambi di residenza.

L’ammontare iniziale delle cartelle é di euro 9616,53 al quale sono stati aggiunti per oneri ed interessi euro 3714,76 di cui interessi 3071,50 e oneri 643,26 cioè il 38,62%.

Vorrei pertanto sapere qual’è la percentuale legale degli interessi che l’ente esattore può applicare e se si può ravvisare anche nel caso delle cartelle la pratica dell’anatocismo, viste le elevate cifre degli interessi applicati.

Inoltre, le sottopongo come esempio la cartella più gravosa, riguardo alla quale le chiedo se é possibile ravvisare altri tipi di irregolarità:
- emessa a ruolo anno 2000 (per tributi riferiti all’anno 1992)
- data esecutorietà ruolo 13/06/2000
- data consegna al concessionario 25/06/2000
- data notifica al contribuente 05/03/2001 (mai avuta e personalmente controfirmata)
- data atto di intimazione 30/11/2003 (mai avuto e personalmente controfirmato)
- carico iniziale: euro 5027,20
- interesse di mora semestrale: 1353,97
- compenso a carico contribuente 233, 76
- diritto di notifica 1,55
- totale complessivo 6616, 48.

La ringrazio anticipatamente per la disponibilità e l'attenzione.
Distinti Saluti.
Prov. Bologna

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

Per ritardata iscrizione a ruolo (a seguito di accertamenti e verifiche) la percentuale applicata era del 4,5% dall’01/01/1988 al 31/12/1993 e del 3% dall’01/01/1994 sino al 31/12/1999.

Per mancato, ritardato o insufficiente versamento diretto, la percentuale applicata era del 9% dall’01/01/1988 al 31/12/1993, del 6% dall’01/01/1994 al 31/12/1996 e del 5% dall’01/01/1997 sino al 31/12/2003.

Per gli interessi di mora (regolati con decorrenza 01/03/1988 dall’art. 61, comma 6, lett. c), del D.P.R. 28/01/1988, n. 43), la percentuale applicata a partire dall’01/01/1990 era del 7% semestrale.

Quanto, poi, ad eventuali irregolarità della cartella di pagamento da Lei menzionata, purtroppo, qualsiasi eccezione ed azione in tal senso è oramai preclusa, poiché sono abbondantemente trascorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella de qua, previsti dall’articolo 21 del D.Lgs n. 546/1992 quale termine massimo entro il quale può essere proposto ricorso contro l’atto impositivo innanzi ai Giudici competenti.

Distinti saluti.