PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/06/2005

I.C.I. Edificabilità effettiva per il calcolo dell’imposta. Richiesta rimborso.

Quesito

Approfittando della sua disponibilità e della sua professionalità che ho avuto modo di apprezzare, oltre che nelle sue newsletter, anche a Palermo, lo scorso 23 maggio, per porle il seguente quesito.

Premesso che:
- un nostro cliente é comproprietario, per la quota di un terzo indivisa, di un appezzamento di terreno sito in contrada Stato, di circa 6.000 mq ed inserito nella zona C del Piano Regolatore Generale;
- per poter effettivamente costruire sul terreno, necessita l’adozione di un piano particolareggiato o di lottizzazione;
- nel corso degli anni è stata pagata l’ICI considerando il terreno edificabile;
- una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 21644 del 16 novembre 2004) ha stabilito che quando il terreno è edificabile l’ICI è dovuta, sempre che l’edificabilità risulti dal piano di lottizzazione e risulti concreta e attuale.
Questo significa che l'imposta è dovuta solo se il terreno, oltre ad essere edificabile in virtù del Piano regolatore vigente, lo è anche in virtù di uno strumento attuativo specifico (piano di lottizzazione).
In questo modo la Cassazione cambia un orientamento precedente in base al quale riteneva che dovesse pagarsi l'ICI anche solo per l'edificabilità da Piano Regolatore e senza che fosse necessaria la presenza di un piano di lottizzazione specifico.
In particolare, quindi, la sentenza stabilisce che l'imposizione dell’ICI è legittima quando l'edificabilità è 'di fatto', cioè non solo sia stata inserita nel piano regolatore generale ma ci siano anche gli strumenti attuativi;
- in data 1/3/2005 è stata avanzata istanza di rimborso al Comune;
- il Comune, in data 6/4/2005 ha rigettato la suddetta istanza in quanto ha ritenuto che non sussiste una giurisprudenza univoca sulla materia.

Per quanto sopra esposto, si chiede:
- se è consigliabile fare ricorso avverso il diniego;
- se è opportuno aspettare l’evolversi della giurisprudenza ed intanto non pagare l’imposta.

Distinti Saluti.
Prov. Palermo

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le consiglio di fare tempestivo ricorso avverso il diniego del Comune, altrimenti perde la possibilità di chiedere ed ottenere il rimborso, indipendentemente da quello che sarà l'ulteriore evolversi della giurisprudenza in merito.

In ogni caso, Le preciso che la Corte di Cassazione - Sez. Trib. -:

1) con la sentenza n. 21573 del 15/11/2004 (in Bollettino Tributario d'Informazioni n. 7/2005, pagg. 561 e ss.), ha ribadito il concetto della tassazione ICI in caso di edificabilità effettiva e non prettamente formale;

2) con la sentenza n. 9135 del 03/05/2005 (in Il Sole24Ore di martedì 24 maggio 2005, pag. 23), e n. 5109 del 09/03/2005 (in Guida Normativa del Sole24Ore n. 72 del 26 aprile 2005, pagg. 28 e ss.), ha stabilito che il rimborso ICI ha effetto retroattivo, sempre che non intervengano fatti impeditivi, come per esempio, nel caso da Lei segnalato, il mancato ricorso avverso il rigetto da parte del Comune.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi e con la speranza di poter tornare nella Sua splendida città Palermo, Le porgo distinti saluti.