PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

11/06/2005

Credito di imposta - soltanto per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione nel mese di settembre 2003, sposta l'avvio dell'investimento entro il 31/03/2004

Quesito

Egregio Avvocato sono rimasto sbalordito dalla quantità di pareri espressi in merito al credito di imposta come previsto all'art.8 della Legge 388/00.

Orbene, io sono un dottore commercialista che nel mese di settembre 2003 ha ottenuto dal centro di Pescara un Credito di imposta pari ad euro 1.912.500.

L'investimento da realizzare nei sei mesi dalla domanda ha avuto successivamente una proroga al 31/03/2004.

Il minimo (20%) previsto per il primo anno era pari a euro 382.500,00 mentre il massimo era di euro 573.750,00 orbene al 31/12/2004 siamo riusciti a compensare solo per euro 154.000,00, circa per cui considerando il minimo ci ritroveremmo ad aver perso una quota del predetto credito pari a euro 228.500.

Sembra un incastro legale o una presa in giro del contribuente, ma l'orientamento dell'ufficio delle entrate sembra essere perentorio.

A questo punto si dovrebbe rilevare in contabilità una sopravvenienza passiva pari all'importo non più compensabile che logicamente andrebbe ripresa a tassazione o sto prendendo un abbaglio e tale differenza è riportabile per l'anno 2005.

Premetto che dal settembre 2003 al 31/12/2004 sono stati realizzati investimenti pari ad euro 1.800.000 per cui sarebbe maturato un credito di imposta pari ad euro 765.000,00.

Avvocato è con molta umiltà che la pregherei di darmi un consiglio visto che l'amministrazione finanziaria subito sentenzia perdite di credito di imposta invece che aiutare il contribuente nel proprio recupero.

La ringrazio in anticipo pregandola di rispondermi al più presto anche perché siamo in approvazione di bilancio e vorrei sapere il suo parere in merito a tutte le domande che ho esposto.

Se non sono stato troppo chiaro nel quesito la di contattarmi tramite e-mail o telefono.

Distinti saluti.
Prov. Caserta

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, innanzitutto, nel caso da Lei prospettato, è applicabile l'art. 4, commi 132 e 133, della legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004), che, soltanto per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione nel mese di settembre 2003, sposta l'avvio dell'investimento entro il 31/03/2004, nonché differisce di un anno i termini di cui all'art. 62, comma 1, lett. f), della legge n. 289/2002 (si rinvia, peraltro, alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 17/02/2004, in Guida Normativa del Sole24Ore n. 35 di mercoledì 25/02/2004, pagg. 22 e ss.).

Nel caso specifico da Lei prospettato, il mancato rispetto del limite minimo previsto dalla legge ne determina la decadenza, limitatamente però a ciascun anno in cui non si realizzano le suddette condizioni, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 62, comma 1, lett. g), della legge n. 289/2002.

Distinti saluti.