PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

18/06/2005

Questione prettamente civilistica

Quesito

Egregio Avvocato, ringraziandoLa anticipatamente ed esprimendoLe i miei complimenti per il Suo sito, Le porgo cordiali saluti e le sottopongo il seguente quesito.

Il diritto di abitazione sulla casa coniugale, previsto dal secondo comma dell’articolo 540 del Codice civile compete esclusivamente al coniuge superstite, essendo una riserva stabilita solo per quest’ultimo soggetto.

Tale riserva non prevede alcun riferimento alla quota di proprietà del de cuius ed essendo il diritto di abitazione un diritto indivisibile, la soggettività passiva in capo al coniuge superstite per l’IRPEF e l’ICI, sembrerebbe pertanto quantificabile nella misura del 100%.

Questo è pacifico se il de cuius era proprietario del 100% dell’immobile.

Ma nel caso concreto di un’abitazione posseduta da tre fratelli per la quota indivisa di 1/3 ciascuno, dei quali solo uno dimorante nell’abitazione in oggetto, in caso di morte di quest’ultimo, al coniuge superstite dello stesso, va riconosciuto il diritto di abitazione ex art. 540, nella misura del 100%? Cioè un diritto addirittura superiore a quello in capo al de cuius.

E’ corretta tale interpretazione?
E se no, come ci si deve comportare?

Il coniuge superstite diventa soggetto passivo (per diritto di abitazione) solamente della quota del 33,33%?

Gli altri comproprietari potrebbero pretendere la corresponsione di un affitto per la quota di loro proprietà?

Prov. Treviso

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che non posso darLe alcuna risposta perché trattasi di questione prettamente civilistica e non tributaria; il mio studio, infatti, tratta esclusivamente questioni di natura fiscale, in particolare relative al contenzioso tributario sino alla Suprema Corte di Cassazione.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi per il sito, Le porgo distinti saluti.