PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

18/06/2005

Notifica cartella di pagamento a seguito ricorso nonostante richiesta sospensione

Quesito

Egr. Avvocato, vorrei capire come devo comportarmi in questo caso:

Ho depositato ricorso avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Padova nel quale contestualmente ho richiesto la sospensione del pagamento delle relative cartelle esattoriali, la quale (sospensione) è stata concessa dalla Commissione Tributaria.

A seguito alla concessione di sospensione rilasciata dalla Commissione Tributaria di Padova è stato notificato al ricorrente una cartella di pagamento per la riscossione a titolo provvisorio dell'intero importo del credito!

Vorrei capire se è un errore della Concessionaria del servizio riscossione Tributi per la provincia di Padova, oppure se invece è questa la procedura esatta da seguire (e se si, in base a quali norme di legge stanno agendo!??)

Oppure in che modo devo agire e in base a quali normative?!

Ringraziandola anticipatamente le porgo distinti saluti.

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che:

- Lei ha fatto benissimo a chiedere la sospensione della riscossione già in sede di ricorso introduttivo perché, a differenza di quanto previsto dall’art. 700 c.p.c., che prevede l’imminenza del danno, l’art. 47, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, invece, prevede soltanto il danno grave ed irreparabile, per cui è sempre consigliabile chiedere la sospensione dell’atto già nella fase introduttiva del processo;

- una volta che la Commissione, con propria ordinanza, ha disposto la sospensione, né l’ufficio né il concessionario possono procedere alla notifica della cartella esattoriale che, se illegittimamente emessa, deve essere immediatamente sgravata per evitare ulteriori danni al contribuente, senza necessità di proporre alcun ulteriore ricorso avverso la suddetta cartella, essendo sufficiente un’istanza in carta semplice da indirizzare sia all’ufficio sia al concessionario, per sgravare la cartella stessa e sospendere qualsiasi atto esecutivo in corso;

- infine, se Lei riesce a dimostrare che gli uffici hanno iscritto a ruolo e notificato la cartella dopo la comunicazione dell’ordinanza di sospensione, può sempre denunciare il fatto penalmente rilevante all’autorità giudiziaria competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria).

Distinti saluti.