PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/03/2004

Condono art. 9-bis (omessi versamenti) - 3

Quesito

La ringrazio per il parere espresso in merito al quesito pubblicato il 18.03.2004 con riferimento al 'condono art. 9 bis (omessi versamenti) - 1', ma perdoni la mia insistenza.

Il richiamato comma 45 dell'art. 2 Legge 350/03 (finanziaria 2004) non è, a mio modesto parere, una norma di solo rinvio dei termini per l'adesione al condono degli omessi versamenti, bensì una riformulazione sostanziale del precedente testo e pertanto oltre che sganciare le imposte dalle relative dichiarazioni annuali (unico elemento che originava un chiaro riferimento ad irpef/irpeg/irap/add.li e iva)presentate alla data del 31.10.2002, ha (volutamente o meno) fissato come unico paletto l'omesso versamento alla data dell'1.1.2004 di (molto genericamente) 'imposte e ritenute'.

Nella vecchia formulazione della norma non vi era altra traccia se non il riferimento alle 'dichiarazioni annuali' che associasse gli omessi versamenti alle imposte dirette ed all'iva sopra citate, pertanto essendo venuto meno detto riferimento mi chiedevo se, il concetto di 'imposte e ritenute' non versate all'1.1.2004, potesse essere esteso ad altri tipi di imposte.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

E' vero quanto da Lei affermato, circa la diversa formulazione letterale della norma.

Infatti, l'art. 2, comma 45, della legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004) fa riferimento ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della citata legge, senza fare esplicito riferimento ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2003, secondo la formulazione dell'art. 9-bis a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 24/12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 21/02/2003 (in G.U. n. 44 del 22/02/2003 - S.O. n. 29).

Il problema, però, è quello di vedere se la vera interpretazione del legislatore è stata quella di modificare strutturalmente la norma rispetto alla originaria formulazione oppure se trattasi soltanto di un refuso legislativo (caso non raro nell'affluvio normativo che c'è stato nella materia), nel senso di prorogare soltanto i termini, lasciando inalterate le condizioni ed i presupposti originariamente previsti.

Infatti, nell'interpretazione della norma bisogna tener conto non soltanto della formulazione letterale della stessa ma, soprattutto, della volontà del legislatore (c.d. 'voluntas legis', art. 12 delle preleggi al codice civile).

In definitiva, trattandosi peraltro di normativa speciale per la quale non è prevista interpretazione estensiva o analogica, in assenza di precisi chiarimenti ministeriali, che peraltro si attendono di giorno in giorno, e di eventuali interpretazioni autentiche da parte del legislatore, non è chiaro come debba intendersi effettivamente la nuova formulazione legislativa e, per tale motivo, ho preferito un'interpretazione cautelare, proprio in assenza dei necessari chiarimenti di cui sopra.