PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/06/2005

Limite di deducibilità spese di istruzione di istituti privati

Quesito

Egregio Avvocato, La contatto per un problema che mi attanaglia da parecchio tempo.

L'art. 15, comma 1, lettera e) del TUIR ammette la detrazione di imposta per le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.

Nella prassi del Ministero delle Finanze si equipara sempre il costo sostenuto per la frequenza di corsi tenuti da università private (Bocconi, Luiss, ecc.) a quello che si sosterrebbe per un corso equivalente presso un'università statale.

Con l'autonomia della pubblica istruzione, ogni università può fissare l'importo delle tasse che gli studenti devono versare per poter usufruire dei servizi resi dalla stessa.

A questo punto, a cosa faccio riferimento per stabilire qual'è il limite di detraibilità delle spese di cui parlo?

Sicuro di un favorevole riscontro, La ringrazio e La saluto distintamente.

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, per la detrazione per oneri di cui all’art. 15, comma 1, lett. e), DPR n. 917/86 e successive modifiche, ai fini della misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali, bisogna fare riferimento all’art. 5, comma 14, legge n. 537 del 24/12/1993, che stabilisce che le singole università fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000 (oggi euro 154,90), a seguito delle modifiche apportate dall’art. 8 DPR n. 306 del 25/07/1997 (in G.U. n. 216 del 16/09/1997).

Distinti saluti.