PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/07/2005

Può essere rettificato un valore 'ereditato' dal precedente esercizio (condonato) senza che quest'ultimo costituisca oggetto di verifica?

Quesito

Gent. mo Avv. , nel corso di una verifica generale eseguita dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di commercio al dettaglio riguardante il periodo d'imposta 2003, i verificatori hanno proceduto a rettificare anche il valore delle rimanenze iniziali (quindi finali 2002) sulla scorta della considerazione che il tabulato di magazzino consegnato (la società non è comunque tenuta alle scritture ausiliarie di magazzino) evidenziava un maggior valore rispetto a quello indicato in bilancio.

Il contribuente ha evidenziato che:
per il periodo d'imposta 2002 si è avvalso del condono tombale ex art. 9 e che ha provveduto alla rettifica extracontabile del valore delle rimanenze emergenti dal tabulato;
che la rettifica ha comportato la sola eliminazione di elementi attivi e non anche l'integrazione dei medesimi;
che l'art. 14 della legge 289/2002 concerne e disciplina l'iscrizione di nuovi e non già l'eliminazione di essi (l'Agenzia sostiene infatti che per considerare regolare l'eliminazione delle rimanenze il contribuente avrebbe dovuto pagare l'imposta sostitutiva del 6%).

Alla luce di quanto sopra Le chiedo:
E' legittimo il comportamento dell'Ufficio?
Può inoltre essere rettificato un valore 'ereditato' dal precedente esercizio (fra l'altro condonato) senza che quest'ultimo costituisca oggetto di verifica (la verifica riguardava infatti il 2003 e non il 2002)?

La ringrazio sin d'ora per la risposta che vorrà darmi e Le porgo i complimenti per la sua opera davvero meritoria.
Prov. Palermo

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, in effetti, l'art. 14, comma 5, Legge n. 289 del 27/12/2002 prevedeva il pagamento di un'imposta sostitutiva soltanto in caso di regolarizzazione delle scritture contabili attraverso l'evidenziazione di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse, ipotesi che non si è verificata nello specifico caso da Lei segnalato.

Infine, i dati contabili risultanti a seguito della domanda di condono, con la regolarizzazione contabile di cui sopra, non possono essere assolutamente contestati dagli organi verificatori.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.