PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

07/07/2005

Anche in sede di eventuale appello può chiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado

Quesito

Ho chiesto la sospensione dell'esecuzione di un avviso di accertamento, e la CTP ha rigettato la stessa dopo una 'sommaria delibazione'.

E' corretto il comportamento della CTP relativamente alla 'sommaria delibazione', e come può essere fatto rilevare o contestare?

Il rigetto dell'istanza di sospensiva significa che la CTP propende per il rigetto del ricorso da me presentato?

Prov. Matera

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, in effetti, la Commissione Tributaria nel decidere sull'istanza di sospensione deve tenere conto non soltanto del danno grave ed irreparabile, anche se non imminente, ma anche del fumus boni iuris, cioè la delibazione nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

La suddetta ordinanza non è impugnabile, ma soltanto revocabile in caso di mutamento delle circostanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, ultimo comma, cit..

In ogni caso, il rigetto dell'istanza di sospensione non compromette assolutamente il merito.

Infine, a titolo puramente indicativo, Le faccio presente che anche in sede di eventuale appello può chiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, come correttamente deciso dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari - Sez. Staccata di Taranto - Sez. 28 -, con l'ordinanza n. 31 del 15/06/2005 (R.G. n. 708/05), che può interamente scaricare dal mio sito (Ordinanza n. 708/05 del 15/06/2005 della Commissione Tributaria Regionale - Sez. Staccata di Taranto - Sez. 28 -).

Distinti saluti.