PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

07/07/2005

Tassa automobilistica non pagata relativa all'anno 2000, con avviso di accertamento inviato nel 2004

Quesito

Egregio Avv., colgo l'occasione per complimentarmi con il pregevole servizio da Lei fornito sulle pagine di questo sito; nel contempo Le sottopongo una questione.

Tassa automobilistica non pagata relativa all'anno 2000, di competenza della Regione Lazio, con avviso di accertamento inviato nel 2004; ora, nonostante l'inerzia del soggetto tenuto ad eventuali contestazioni (la questione infatti mi è stata presentata solo pochi giorni orsono), mi sembra di ricordare che trascorsi 3 anni dall'anno dell'omissione del pagamento la tassa si prescrive; ma la Regione Lazio, da me interpellata, ha risposto che è recentemente entrata in vigore una normativa che estende la possibilità di richiedere il pagamento fino a tutto il 2005, anche se la Corte Cost. ha sancito l'illegittimità di eventuali proroghe.

Quale comportamento è consigliabile: non pagare, con il rischio dell'esecuzione, o pagare, oppure agire in giudizio?

Grazie per l'aiuto.
Cordiali Saluti.
Prov. Roma

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 ha introdotto, a partire dal 1993, la tassa automobilistica regionale, anche se, soltanto dal 1° gennaio 1999, ne è stata demandata alle Regioni la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi ed il contenzioso amministrativo.

L’art. 25 del D. Lgs. cit. rimanda per la riscossione della tassa all’art. 5 del D. L. 30.12.1982, n. 953, convertito nella L. 28.02.1983, n. 53.
Tale articolo prescrive che il recupero della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro i tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Nel silenzio della legge, tale termine deve essere inteso nel senso che l’Amministrazione Finanziaria può esercitare la sua azione di recupero (accertamento, iscrizione a ruolo e successiva notifica della relativa cartella di pagamento) nel periodo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento.

Alla luce di ciò, nel caso da Lei prospettato, è evidente che il diritto al recupero dell’A.F. si è prescritto.

Infine, Le faccio presente che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 311 del 15/10/2003, ha dichiarato illegittime le eventuali proroghe delle scadenze disposte dalle leggi regionali per il recupero della tassa automobilistica.

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni giuridiche sopra esposte, Le consiglio di contestare il pagamento richiesto.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.