PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/07/2005

Produzioni documentali nel giudizio tributario

Quesito

Egr avv., avrei bisogno di porle un quesito su aspetti meramente procedurali del processo tributario.

Invero, in seguito ad impugnazione di cartella esattoriale, vengono chiamati in giudizio, in litisconsortio necessario, sia l’Ufficio che il concessionario per la riscossione, in quanto la causa verte sulla decadenza dei termini per la notifica della cartella.

Il concessionario, però, si costituisce in giudizio depositando atti difensivi e documenti, il giorno prima dell’udienza e senza partecipare alla discussione del giorno dopo.

Avendo la CTP accolto il ricorso del contribuente, il Concessionario, unitamente all’Ufficio, propongono appello alla CTR.

Orbene, il dubbio di chi scrive riguarda eventuali cause di decadenza, dovute alla costituzione tardiva, in cui è potuto incorrere il concessionario.

A ben vedere, considerata la presa di posizione della giurisprudenza di legittimità sulla perentorietà del termine di cui all’art. 32 del D.lgs 546/92, valutati gli spunti forniti dalla lettura coordinata del cpc, del citato decreto legislativo e del documento da Lei pubblicato in merito al divieto di produzione di documenti nuovi nel processo di appello, sembrerebbe che se da un lato non esistono gravi sanzioni per la costituzione tardiva (cinque mesi dopo la notifica del ricorso), conseguenze ben più gravi dovute a tale ritardo, come la decadenza e la inutilizzabilità in gradi di giudizio successivi, subirebbero i documenti presentati tardivamente in primo grado.

Le preciso, tra l’altro, che con al sentenza di primo grado, il giudice non affronta assolutamente la questione prospettata in questa sede.

In conclusione, La pregherei di esprimere un parare sul caso, indicandomi eventuali cause di decadenza e/o suggerimenti sulle possibili eccezioni preliminari.

Nel ringraziarLa anticipatamente, Le rinnovo la mia stima.
Distinti saluti.
Prov. Potenza

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le ribadisco quanto già ho scritto nel mio articolo da Lei citato, e cioè che il termine di 20 giorni per le produzioni documentali nel giudizio tributario, previsto dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, in quanto configura il momento oltre il quale le parti perdono il diritto di effettuare tali produzioni difensive, è di natura sostanzialmente perentoria e, quindi, da osservare a pena di decadenza.

Di conseguenza, della documentazione prodotta fuori termine ed in violazione del diritto di difesa della controparte, il giudice non deve tenerne conto ai fini della formazione del proprio convincimento, come correttamente stabilito dalla Corte di Cassazione - Sez. Trib. - con la sentenza n. 138 del 09/01/2004 (in Bollettino Tributario d'Informazioni n. 3/2005, pagg. 213-214).

Pertanto, in sede di controdeduzioni in fase di appello, Le consiglio di ribadire i concetti sopra esposti per chiedere il rigetto dell'appello stesso.

Distinti saluti.