PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/07/2005

Tardiva esecuzione del rimborso IVA

Quesito

Gentilissimo avv. Villani, sono una contribuente che ho preso visione della sua Guida del contribuente 'Come ottenere i rimborsi fiscali' ed alla pagina 31 di detta guida ha letto che, in caso di tardiva esecuzione del rimborso IVA, si ha diritto ad un interesse nella misura del 2,75% annuo.

In merito a ciò ho una perplessità sulla misura di detto tasso dal momento che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/06/2003 non fa espresso riferimento all'art. 38-bis del DPR n. 633/72 (come invece fa riferimento agli artt. del DPR n. 602/73) e quest'ultimo articolo non rimanda, nella determinazione degli interessi, al DPR n. 602/73 ma fissa la percentuale del 5% (ex l.n. 662/96).

Inoltre anche le versioni più aggiornate del testo della norma (art. 38-bis), nelle note in calce, non fanno alcuna menzione del Decreto del 27/06/2003 circa la variazione della misura degli interessi.

Le sarei molto grata se volesse darmi un parere in merito.

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le confermo quanto ho scritto a pag. 31 della mia Guida del Contribuente, e cioè che, in caso di tardiva esecuzione del rimborso IVA, sulle somme rimborsate il contribuente ha diritto ad un interesse annuo del 2,75% con decorrenza dai giorni che ho indicato nella stessa pagina.

Infatti, l'art. 38/bis, comma 1°, DPR n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni, sulle somme rimborsate prevede gli interessi in ragione:

- del 2,75% annuo, misura così modificata a decorrere dal 1° luglio 2003 dall'art. 2, secondo periodo, D.M. 27/06/2003 (in G.U. n. 149 del 30/06/2003), dove testualmente si legge 'Dalla stessa data, gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento';

- del 5% annuo dal 1° gennaio 1997 sino al 30 giugno 2003, giusta l'art. 3, comma 141, della legge n. 662 del 23/12/1996 (in G.U. n. 303 del 28/12/1996), che ha modificato gli interessi precedentemente previsti dalla legge 26/01/1961 n. 29, nonché gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto stabiliti precedentemente nella misura del 6% annuo;

- del 12% annuo ridotto dal 1° gennaio 1988 al 9% annuo (art. 7 della legge n. 67 dell'11/03/1988) e al 6% annuo dal 1° gennaio 1994 (art. 13, D.L. n. 557 del 1993 (in G.U. n. 305 del 30/12/1993), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 26 febbraio 1994 (in G.U. n. 48 del 28/02/1994, nonché dall'art. 13 della legge n. 133 del 13/05/1999, commi 1 e 2 (in G.U. n. 113 del 17/05/1999).

Il riferimento alla nuova misura del 2,75% annuo, a decorrere dal 1° luglio 2003, è chiaramente indicato anche sul codice della riforma tributaria Ipsoa a cura di Tommaso Lamedica, volume I, anno 2005, pag. 220; inoltre la stessa misura è indicata negli articoli e nei quadri di riferimento pubblicati in Il Sole 24 Ore di martedì 1° luglio 2003, pag. 22, mercoledì 08 dicembre 2004, pag. 27 e mercoledì 19 gennaio 2005, pag. 27, soprattutto a seguito dell'intesa tra Confindustria, ABI e Agenzia delle Entrate per l'anticipazione delle imprese dei crediti arretrati.

Infine, sempre in tema di interessi, a titolo puramente informativo, Le segnalo che:

- al fine della prevista sospensione del corso degli interessi, la richiesta di documenti da parte dell'ufficio non può valere ove essa concerna atti manifestamente irrilevanti o contenenti notizie di cui il medesimo ufficio sia già in possesso o delle quali esso abbia il dovere giuridico di acquisizione con mezzi diversi dalla cooperazione del contribuente (Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 1342 del 18/02/1999, in Corriere Tributario Ipsoa, 1999, 891;

- poiché gli interessi costituiscono oggetto di un debito autonomo, distinto rispetto a quello avente ad oggetto il capitale e soggetto ad un proprio termine di prescrizione, è da escludere che l'emissione di ordinativo di pagamento dell'IVA, a seguito di richiesta di rimborso, sia efficace rispetto al debito di interessi e sulla sua prescrizione (risoluzione ministeriale n. 55/E del 27/12/1994, in Corriere Tributario Iposa, 1995, 1860).

Pertanto, nel confermarLe ancora una volta quanto correttamente ho scritto a pag. 31 della mia Guida del Contribuente, Le porgo distinti saluti.