PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/04/2004

Crediti d'imposta - realizzazione di impianti elettrici - 2

Quesito

Sono un farmacista.

Nel 2001 (dopo il 13 marzo) ho ristrutturato la mia farmacia.

L'Ufficio delle Entrate di Agropoli (Sa) mi ha contestato la realizzazzione del nuovo impianto elettrico in quanto il locale non è di mia proprietà ed inoltre trattasi di un bene non asportabile.

Gradirei una risposta.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Si deve premettere che l'art. 8, comma 2, della legge 23/12/2000 n. 388 fa espresso riferimento alle acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 TUIR, e tra questi rientrano sicuramente tutti gli impianti (generici e specifici), come previsto dal D.M. del 31/12/1988.

Oltretutto, la stessa Agenzia delle Entrate fa rientrare tra i beni materiali anche la realizzazione d'impianti generici, così come precisato nella circolare n. 41 del 18/04/2001, al punto 6.2.1.

Indubbiamente, l'erronea interpretazione che l'ufficio di Agropoli (Sa) vuole dare alla norma dipende da un equivoco di fondo probabilmente dovuto ad una erronea lettura della risoluzione n. 55/E del 04/03/2003.

La suddetta risoluzione fa esclusivo riferimento alle spese di ampliamento, di riattivazione e di ammodernamento e, tra queste, distingue a secondo che tali costi siano contabilizzati tra 'altre immobilizzazioni immateriali' (non rientranti nei benefici fiscali dei crediti d'imposta) e tra le 'immobilizzazioni materiali' (rientranti, invece, nei suddetti benefici fiscali, in quanto beni dotati di una propria individualità ed un'autonoma funzionalità).

Quanto esposto dall'Agenzia delle Entrate con la suddetta risoluzione n. 55/E del 04/03/2003 si riferisce esclusivamente alle ipotesi di ampliamento, di riattivazione e di ammodernamento, prescindendo totalmente dalla individualità dei singoli impianti, generici e specifici (come, per esempio, gli impianti elettrici), che, in quanto tali, rappresentano invece beni autonomi, già di per sè rientranti nell'ipotesi di cui al citato art. 8, comma 2, indipendentemente dalle ipotesi di ampliamento, di riattivazione e di ammodernamento.

Infine, per una panoramica generica della complessa e confusa normativa, La rinvio alla mia ultima monografia sui crediti d'imposta, aggiornata al 31/03/2004, che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.