PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

17/07/2005

Entro quale termine deve essere notificato l'atto di recupero del credito d'imposta?

Quesito

Egr. Avv. Villani, innanzitutto Le esprimo i miei più vivi ringraziamenti per l'utilità della sua opera.

Avrei bisogno di un chiarimento in tema di credito d'imposta di cui all'art. 8 L. 388/2000 ante 8 luglio.

Il mio cliente fu sottoposto a verifica per l'accertamento del credito d'imposta art. 8 circa 7-8 mesi fa, ed il verificatore nel verbale che fu redatto al termine della ispezione ridusse l'ammontare del credito d'imposta in quanto non fu riconosciuta la strumentalità per destinazione ad alcune autovetture, che invece il contribuente ai fini del calcolo dell'investimento netto considerò per l'intero ammontare.

Entro i 60 gg. dalla data della ispezione fu presentata una istanza per correggere in autotutela il suddetto verbale al fine di 'convincere' l'Ufficio sulla effettiva strumentalità per destinazione delle suddette autovetture in quanto si tratta di una impresa stradale con diversi cantieri e circa 15 dipendenti ad alcuni dei quali sono assegnate le autovetture.

Alla data odierna nulla mi è stato comunicato sull'istanza presentata, né è stato notificato l'atto di recupero del credito imposta, e nel frattempo il contribuente ha continuato regolarmente ad utilizzare il credito spettante, nei limiti previsti, senza tener conto dei rilievi dell'Ufficio, in attesa dell'atto di recupero per presentare ricorso in C.T.P.

La mia domanda è: entro quale termine deve essere notificato l'atto di recupero del credito d'imposta, ovvero quando si verifica la decadenza.

Grazie ancora per la sua gentile disponibilità.
Prov. Bari

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, innanzitutto, Le confermo la legittimità del comportamento del Suo cliente, il quale può continuare ad utilizzare il credito d'imposta fino alla notifica dell'avviso di recupero;
in ogni caso, una volta notificato il suddetto atto, può proporre tempestivo ricorso alla competente Commissione tributaria, chiedendo peraltro la sospensione dell'atto notificato, sospensione che può essere chiesta contestualmente al ricorso.

Per quanto, infine, riguarda il termine di decadenza, occorre distinguere:

- per la dottrina che ritiene l'avviso di recupero rientrante tra gli atti di iscrizione a ruolo, il termine di decadenza è quello indicato tassativamente negli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, e successive modifiche e integrazioni;

- per coloro, invece, che ritengono l'avviso di recupero un vero e proprio atto di accertamento, e personalmente sono di questa idea, bisogna rispettare le condizioni, anche motivazionali, degli artt. 40 e 42 D.P.R. n. 600 cit., da notificarsi nel termine di decadenza di cui all'art. 43 D.P.R. n. 600 cit..

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.