PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

20/07/2005

Credito d'imposta art. 8, co.7, L.n. 388/2000 - norma antielusiva

Quesito

Pregiatissimo avvocato Villani, Vorrei chiederle un parere sul credito d'imposta art. 8, co.7, L.n. 388/2000, quindi sulla norma antielusiva in esso contenuta.

La fattispecie è la seguente: una società ha maturato, nell'esercizio 2001, un credito d'imposta per nuovi investimenti per la costruzione in economia della nuova sede aziendale la quale è entrata in funzione nello stesso esercizio.

Il credito è stato interamente utilizzato e la società, nell'esercizio 2003, ha già subito positivamente la verifica da parte dell'ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

Oggi, per esigenze di liquidità, la società vorrebbe cedere la propria sede non distogliendola, tuttavia, dall’esercizio d’impresa in quanto stipulerebbe con l’acquirente un successivo contratto di locazione o, diversamente, stipulerebbe un contratto di lease-back con una società finanziaria.

Vorrei sapere se, in tali ipotesi, la società dovrebbe rideterminare il credito d’imposta escludendo la sede sociale.

Io ritengo di no poiché l’ operazione non ha finalità elusive ed, in seguito a dette operazioni di trasferimento della proprietà, viene comunque mantenuta la destinazione del bene all’originaria struttura produttiva e l’utilizzatore rimane lo stesso soggetto nei confronti del quale il credito era maturato.

La ringrazio anticipatamente.
Distinti saluti.

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che:

- in effetti, l'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 23/12/2000 prevede che 'se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dimessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti';

- l'Agenzia delle Entrate, in merito alla suddetta norma antielusiva, si è pronunciata con le Circolari n. 207/E del 16/11/2000, n. 90/E del 17/10/2001 e n. 38 del 09/05/2002 (punto 10.1 e 10.2), stabilendo che in caso di trasferimento di azienda o conferimento della stessa non si dovrà assolutamente procedere alla rideterminazione del credito d'imposta, in quanto il trasferimento di un bene operato nel contesto di una cessione o conferimento di azienda, rientrante in un più ampio schema di riorganizzazione aziendale, non contrasta con la ratio della norma antielusiva prima richiamata, finalizzata soltanto ad impedire fenomeni di dismissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione stessa.
Tale norma, in sostanza, vuole contrastare soltanto la cessione dei beni oggetto della medesima agevolazione nel presupposto che la successiva cessione del bene stesso, che ha dato origine al beneficio, sia motivata esclusivamente da finalità elusive.
Quindi, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'impresa non decade automaticamente dall'agevolazione qualora, in un contesto più generale di riorganizzazione aziendale, trasferisca i beni agevolati in occasione della cessione o dismissione del ramo d'azienda di cui essi fanno parte, non configurandosi in tal caso profili di elusività dell'operazione; naturalmente, le stesse operazioni di cessione d'azienda, ove caratterizzate da profili di elusività, saranno soggette all'applicazione della norma di cui all'art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.
Invece, la destinazione dei beni agevolati ad una struttura produttiva diversa da quella per la quale spetta l'agevolazione comporta necessariamente la rideterminazione del credito d'imposta, escludendo dall'investimento agevolato il costo dei beni stessi;

- oltretutto, il riconoscimento del credito d'imposta è riferito ai beni strumentali in senso oggettivo, a prescindere dalla proprietà degli stessi, come opportunamente deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento - Sez. I -, con la sentenza n. 209/01/04 del 19/10/2004, depositata in segreteria il 17/12/2004 (R.G. n. 473/04);

- in definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, concordo pienamente con la Sua corretta interpretazione, nel senso che, nel caso specifico da Lei segnalato, non siamo assolutamente nell'ipotesi antielusiva sopra citata perchè, in sostanza, in presenza di una generale riorganizzazione aziendale, il bene è rimasto nella disponibilità effettiva della società e, quindi, non c'è stata alcuna distrazione del bene stesso ad una diversa struttura produttiva.

Distinti saluti.