PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

20/07/2005

I termini per il recupero della tassa automobilistica per l'anno 2000 sono stati prorogati

Quesito

Egregio Avvocato, torno a scriverle in conseguenza di un accaduto singolare: avendo ricevuto conferma anche da Lei circa la prescrivibilità triennale della tassa automobilistica, ho provveduto ad inviare fax di contestazione con relativa richiesta di annullamento dell'accertamento alla Regione Lazio, che così mi ha risposto:

'La scrivente Area contenzioso le comunica che la tassa automabilistica relativa all'anno 2000 non è prescritta per l'intervenuto decreto legge 269 del 30 Settembre 2003 convertito in legge n°. 326 del 24 Novembre 2003 art. 37 che ha prorogato i termini per il recupero del tributo, anche mediante iscrizione al ruolo alla data del 30 Dicembre 2005.
Spiacenti La invitiamo a corrispondere l'importo entro 15 gg. a pena di recupero coattivo.'

Cosa mi consiglia di fare?

La ringrazio anticipatamente, Distinti saluti.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che:

- in effetti, i termini per il recupero della tassa automobilistica per l'anno 2000 sono stati prorogati dall'art. 37 del D.L. n. 269 de 30/09/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24/11/2003 (in G.U. n. 274 del 25/11/2003) ed ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 37, della legge n. 350 del 24/12/2003, con decorrenza dall'01/01/2004;

- di conseguenza, in sede di eventuale ricorso, può eventualmente eccepire il fatto che la norma è entrata in vigore dopo che i termini previsti per la notifica triennale degli avvisi o delle cartelle erano già scaduti; in tal senso, in tema di ICI, per un caso analogo, la Commissione Tributaria Provinciale di Isernia - Sez. III - con la sentenza n. 51 del 12/02/2004 ha annullato gli avvisi di liquidazione e di accertamento ICI (vedi Bollettino Tributario d'Informazioni n. 20/2004, pagg. 1508 e ss., con l'interessante nota di commento del Dott. Enzo Sollini).

In ogni caso, tenga conto che per contestare quanto sopra deve instaurare un regolare contenzioso dagli esiti incerti.

Distinti saluti.