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tratto da www.ilgazzettiere.it

AGENZIA DELLE ENTRATE - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE - ARTICOLO 8 LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 - MAGGIORAZIONI DELLE PERCENTUALI DI UTILIZZO

Redazionale: L'agenzia delle Entrate rende noto che le percentuali di fruizione della Tecno-Tremonti (art. 8 della Finanziaria 2001) vanno rideterminate per effetto delle delibere Cipe n. 23 del 25 luglio 2003, n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005 che, nel corso del tempo, hanno incrementato la dotazione finanziaria necessaria alla copertura delle relative compensazioni. In particolare:

- la delibera n. 23 del 2003 ha innalzato, per i soli investimenti effettuati fino al 2002, la misura massima del bonus utilizzabile dal 10% al 49%;

- la delibera n. 19 del 2004 ha ridotto i tempi di utilizzo delle compensazioni per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2002 e nel 2003, consentendo ai primi una riduzione da 10 a 5 anni dei tempi complessivi di utilizzo e ai secondi di incrementare la quota di compensazione nell'anno 2004 al 39%, fermo restando il 10% già concesso per l'anno 2003;

- la delibera n. 34 del 2005, infine, ha ulteriormente accelerato i tempi di utilizzo con riferimento al credito d'imposta relativo agli investimenti realizzati nel 2002, nel 2003 e nel 2004, elevando per l'anno in corso le percentuali di compensazione.

Compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica - afferma infine l'agenzia - sarà inoltre  valutata la possibilità di usare, dopo il 31 dicembre 2005, il credito d'imposta determinato, per la parte che non ha trovato capienza nelle compensazioni effettuate fino al 31 dicembre 2005. (Francesco Guadalupi)


AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 51 DEL 29 NOVEMBRE 2005

Oggetto: Credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Maggiorazioni delle percentuali di utilizzo

Le percentuali di fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno rideterminate per effetto delle delibere CIPE n. 23 del 25 luglio 2003, n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, che, nel corso del tempo, hanno incrementato la dotazione finanziaria necessaria alla copertura delle relative compensazioni.

E' opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, "i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002...sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003...in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati", risultante dalle comunicazioni dei dati inviate dai contribuenti mediante l'utilizzo del Modello CVS, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 gennaio 2003. Si ricorda che "i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002" sono quelli che, prima della medesima data, hanno avviato l'investimento agevolabile (vedi circolare n. 32/E del 3 giugno 2003, paragrafo 3).

L'art. 62, comma 1, lettera a), ultimo periodo, della legge in esame demanda ad un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze la fissazione della percentuale massima di utilizzazione del credito.

In attuazione di tale disposizione, il D.M. 2 aprile 2003, in vigore dall'8 aprile 2003, ha stabilito che, a decorrere dal 10 aprile 2003, i soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002 "riprendono l'utilizzazione dei contributi attribuiti nella forma di crediti d'imposta nella misura massima del 10%, per l'anno 2003, e del 6%, per gli anni successivi".

La previsione normativa di cui al citato decreto prevedeva, pertanto, la completa fruizione del bonus in questione in un arco temporale massimo di 16 anni.

Considerato che si tratta di misure potenziali di utilizzo (la cui copertura è comunque garantita dalla dotazione finanziaria prevista), le compensazioni annuali del credito effettuate in misura inferiore alle percentuali indicate nel D.M. 2 aprile 2003 e riportate nella sottostante Tabella 1, consentono di aumentare, per la parte non compensata nei periodi precedenti, gli utilizzi successivi (così, ad esempio, chi ha compensato nel 2003 il bonus in misura pari al 7%, aggiunge il residuo 3% a quanto utilizzabile nei successivi periodi).

La Tabella 1, fatto pari a 100 l'ammontare complessivo del credito spettante, così come risulta dal modello CVS, evidenzia l'arco temporale di utilizzo del credito d'imposta, ipotizzando, per ciascun anno, compensazioni pari alla percentuale massima concessa.

Tabella 1

Anno di utilizzo

Percentuale

2003

10

2004

6

2005

6

2006

6

2007

6

2008

6

2009

6

2010

6

2011

6

2012

6

2013

6

2014

6

2015

6

2016

6

2017

6

2018

6

Totale

100

Gli incrementi delle risorse finanziarie disponibili, previsti dalle richiamate delibere CIPE n. 23 del 2003, n. 19 del 2004 e n. 34 del 2005, hanno consentito di aumentare tali percentuali di fruizione del credito con conseguente riduzione dei tempi necessari alla sua integrale fruizione.

In particolare:

a) la delibera n. 23 del 2003, al punto 15, nel prevedere la modifica delle percentuali di utilizzo individuate dal D.M. 2 aprile 2003, è stata recepita nel D.M. 6 agosto 2003, che ha innalzato, per i soli investimenti effettuati fino al 2002, la misura massima del bonus utilizzabile dal 10 per cento al 49 per cento

b) la delibera n. 19 del 2004, proseguendo l'azione avviata con la delibera n. 23 del 2003, ha ridotto i tempi di utilizzo delle compensazioni per i soggetti che hanno realizzato gli investimenti nel 2002 e nel 2003, "così da consentire ai primi una riduzione da 10 a 5 anni dei tempi complessivi di utilizzo e ai secondi di incrementare la quota di compensazione nell'anno 2004 al 39%, fermo restando il 10% già concesso per l'anno 2003"

c) la delibera n. 34 del 2005, da ultimo, ha ulteriormente accelerato i tempi di utilizzo con riferimento al credito d'imposta relativo agli investimenti realizzati nel 2002, nel 2003 e nel 2004, "elevando per l'anno in corso le percentuali di compensazione... così da consentire....una riduzione dei tempi complessivi di utilizzo".

Dall'analisi combinata delle disposizioni contenute nelle predette delibere, nonché dal coordinamento delle diverse misure percentuali di accelerazione previste, è possibile, in relazione al credito relativo agli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, ricostruire la proiezione temporale degli utilizzi e, limitatamente al periodo 2003-2005, illustrare le maggiori percentuali di fruizione del credito d'imposta.

Ciò in quanto, allo stato, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, conseguenti agli incrementi di risorse finanziarie deliberati dal CIPE, è stato positivamente riscontrato dalla Ragioneria Generale dello Stato fino all'anno 2005.

La misura degli utilizzi, secondo quanto previsto dal combinato disposto delle richiamate delibere CIPE, è sintetizzata, per ciascun anno di maturazione del credito (ovvero di realizzazione degli investimenti), nella tabella seguente:

Tabella 2

Anno di compensazione

Percentuali per il credito maturato al 2002

Percentuali per il credito maturato al 2003

Percentuali per il credito maturato al 2004

Percentuali per il credito maturato al 2005

2003

49

10

 -

 -

2004

12

39

10

 -

2005

19,5

17

39

10

2006

19,5

17

6

6

2007

 

17

6

6

2008

   

6

6

2009

   

6

6

2010

   

6

6

2011

   

6

6

2012

   

6

6

2013

   

6

6

2014

   

3

6

2015

     

6

2016

     

6

2017

     

6

2018

     

6

2019

     

6

2020

     

6

 

100

100

100

100

La tabella evidenzia, per anno di maturazione, il credito d'imposta utilizzabile: le percentuali indicate si applicano sull'ammontare del credito d'imposta relativo agli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati, per colonna, nella Tabella 2.

L'ammontare di credito complessivamente utilizzabile per effetto di quanto previsto dalle delibere CIPE, e calcolato in applicazione delle percentuali di cui alla tabella 2, è ovviamente determinato al netto degli utilizzi eventualmente effettuati a decorrere dal 10 aprile 2003 (data a partire dalla quale, ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, sono riprese le compensazioni, precedentemente sospese per effetto delle disposizioni del D.L. n. 253 del 2002).

Esempio 1

Un contribuente, che fino al 2005 abbia maturato complessivamente un credito d'imposta pari a 5500, può utilizzare il credito stesso secondo le misure massime, calcolate per anno di riferimento, indicate nella tabella seguente:

Tabella 3

 

2002

2003

2004

2005

Bonus maturato

1000

2000

1000

1500

Bonus compensabile

       

- anno 2003

490 (49%)

200 (10%)

   

- anno 2004

120 (12%)

780 (39%)

100 (10%)

 

- anno 2005

195 (19,5%)

340 (17%)

390 (39%)

150 (10%)

Totali

805

1320

490

150

Il contribuente potrà effettuare, fino al 31 dicembre 2005, compensazioni fino al raggiungimento di un importo massimo di 2.765 (805+1320+490+150).

Così, se nel periodo 2003-2005, avesse utilizzato credito d'imposta in misura pari a:

- 600, il credito ancora fruibile, da compensare entro il 2005, risulta pari a 2.165 (2.765-600).

- 2800, la differenza a debito, pari a 35 (2.800-2.765) rappresenta l'ammontare di credito indebitamente utilizzato.

La possibilità di utilizzare, successivamente al 31 dicembre 2005, il credito d'imposta determinato sulla base delle predette percentuali di accelerazione, per la parte che non ha trovato capienza nelle compensazioni effettuate fino al 31 dicembre 2005, sarà valutata successivamente, avendo riguardo alla sua compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica.