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Associazione Liberi Professionisti Europei

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Credito d'imposta nuovi investimenti art. 8 L. 388/2000

articolo tratto da www.ilgazzettiere.it

 

Le autorizzazioni tardive all'utilizzo del bonus investimenti per l'anno 2006 stanno raggiungendo gli operatori delle regioni del Sud. Il Centro operativo di Pescara in questi giorni sta recapitando una serie di atti formali di accoglimento, che si riferiscono a istanze presentate per la prima volta nel 2005 e in seguito nel 2006 ma non accolte per esaurimento dei fondi.

Vi è tuttavia il rischio che i potenziali beneficiari non siano materialmente in grado di utilizzare l'aiuto assegnato. L'art. 8 della legge 388/00 reca infatti benenfici solo per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2006. Pertanto chi ha ricevuto solo ora l'assenso, per sfruttare il reddito assegnato dovrà necessariamente realizzare (almeno in parte) l'investimento programmato entro la fine dell'anno.

Inoltre, dato che l'art. 62 della Finanziaria 2003 ha introdotto delle percentuali minime nella fruizione dell'incentivo, chi non vuole incorrere nelle ipotesi di decadenza stabilite dalla lett. g) del comma 1 dovrà necessariamente realizzare, entro l'anno, almeno il 20% dell'investimento dichiarato nel modello Rts. Soltanto in questo modo potrà compensare almeno una parte del bonus attribuito.

In ogni caso, però, l'operazione dovrà anch'essa essere effettuata avendo la capienza necessaria, entro i rigorosi termini stabiliti dalla norma mediante il modello F24. Resta la via di un intervento legislativo per evitare che manchi il tempo per realizzare gli avanzamenti prescritti.

In definitiva, i contribuenti che intendono utilizzare il bonus sbloccato dovranno seguire un percorso non emplice. L'amministrazione finanziaria, da parte sua, dovrà rispettare le soglie prescritte dalla normativa per salvare i finanziamenti. (Massimo Cataldi)

Il Sole-24 Ore - 23 novembre 2006, pag. 25 - Sprint finale per il bonus Sud - Amedeo Sacrestano

Il Sole-24 Ore - 23 novembre 2006, pag. 25 - Per la compensazione percorso con più opzioni - A.Sa.


N.B. Si propone voler sottoporre a tutta la deputazione la seguente richiesta

Con l'art. 8 della L. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001) è stato istituito un credito d'imposta concesso, automaticamente, agli imprenditori che avrebbero posto in essere investimenti di beni strumentali nuovi fino a tutto il 31/12/2006.

Tale disposizione, via via, è stata più volte modificata fino ad obbligare l'imprendiitore ad effettuare, preventivamente, istanza per l'attribuzione del credito d'imposta.
Le istanze sono state evase dall'Agenzia delle Entrate in ordine progressivo ed in base alle risorse stanziate nel capitolo di spesa.
E' stato posto a carico degli imprenditori l'obbligo di reiterare le richieste che rimanevano inevase per mancanza di stanziamento.
Di volta in volta che si rendevano disponibili risorse sugli appositi capitoli di spesa gli imprenditori venivano autorizzati ad effettuare l'investimento programmato.
Pertanto parecchi imprendiitori che avevano inoltrato richista già negli anni passati e che, a norma di Legge, avevano provveduto a reiterare la domanda (mod. RTS) si sono visti recapitare l'assenso all'effettuazione dell'investimento nel corso dell'anno 2006 (gli ultimi in data 3/11/2006).

Dato che la norma prevede, a pena di decadenza, che l'investimento autorizzato deve essere effettuato entro il 31/12/2006 e che anche il relativo credito d'imposta deve essere utilizzato entro la medesima data; in considerazione che lo stanziamento è stato già posto in essere e che nessuna ulteriore spesa viene a gravare sulle casse dello Stato, che parecchi contribuenti autorizzati ad effettuare gli investimenti nel 2006, per incertezza della norma, per difficoltà a realizzare i cospicui investimenti entro il termine del 31/12/2006, per difficoltà di utilizzare tutto il credito d'imposta entro la medesima data del 31/12/2006, non hanno avviato gli investimenti, si chiede che venga previsto in questa Finanziaria 2007 o con provvedimento autonomo che

I contribuenti che hanno inoltrato e/o rinnovato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che  hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel corso dell'anno 2006 possono:
a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 dicembre 2007;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo all'avvio dell'investimento.